La materia è disciplinata dall’art. ‘art. 12-bis primo comma della L. 898/1970.
In sintesi questi i presupposti affinchè l’ex coniuge possa avere diritto ad una quota del Tfr:
- sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti del matrimonio;
- il coniuge richiedente il Tfr deve essere già titolare dell’assegno divorzile e non deve aver contratto un nuovo matrimonio.
Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce che la quota spettante al coniuge divorziato è pari al quaranta per cento del TFR totale riferito al periodo in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.