Il diritto del coniuge divorziato a ricevere una quota del TFR.

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La materia è disciplinata dall’art. ‘art. 12-bis primo comma della L. 898/1970.

In sintesi questi i presupposti affinchè l’ex coniuge possa avere diritto ad una quota del Tfr:

  • sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti del matrimonio;
  • il coniuge richiedente il Tfr deve essere già titolare dell’assegno divorzile e non deve aver contratto un nuovo matrimonio.

Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce che la quota spettante al coniuge divorziato è pari al quaranta per cento del TFR totale riferito al periodo in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. 

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