A seguito della Riforma Cartabia, è consentito agli avvocati, per la prima volta, di assumere dichiarazioni aventi potenziale valore di prova prima dell’inizio del processo e nel corso della negoziazione assistita.
In base alla nuova disciplina:
a) nella convenzione di negoziazione assistita le parti, con i loro difensori, possono prevedere la possibilità di acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti in relazione all’oggetto della controversia, nonché la possibilità di acquisire dichiarazioni della controparte sulla verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste;
b) in questi casi ciascun avvocato può invitare un terzo a rendere dichiarazioni su fatti specificamente individuati e rilevanti oppure può invitare la controparte a rendere per iscritto dichiarazioni su fatti ad essa sfavorevoli;
c) le domande rivolte all’informatore e le dichiarazioni da lui rese sono verbalizzate in un documento, redatto dagli avvocati e sottoscritto tanto dall’informatore quanto dagli avvocati, e il documento fa piena prova di quanto gli avvocati attestano essere avvenuto in loro presenza; cosa analoga è prevista per le dichiarazioni della parte aventi natura confessoria;
d) il documento, infine, può essere prodotto nel giudizio tra le parti della convenzione di negoziazione assistita ed è valutato dal giudice ai sensi dell’articolo 116, primo comma c.p.c.; il giudice può sempre disporre che l’informatore sia escusso come testimone.
La possibilità di dar corso ad una sorta di istruzione stragiudiziale dei fatti rilevanti e controversi avanti la lite, ha più di un effetto benefico:
a) può favorire la soluzione preliminare e stragiudiziale della causa evitando inutile contenzioso;
b) può ancora, nell’ipotesi in cui al contrario il processo si inizi egualmente, ridurre i suoi tempi, e ciò con lo sfruttamento dell’istruzione stragiudiziale già assunta;
c) infine assegna un ruolo non solo difensivo agli avvocati, così valorizzando la loro funzione nelle dinamiche giudiziarie.
Si ricorda infatti che la negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda, solo con riguardo alle controversie aventi ad oggetto somme non eccedenti € 50.000,00, oppure in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.


