Non è sufficiente il mero inadempimento contrattuale (ad esempio, il mancato pagamento dei canoni di leasing) per giustificare l’iscrizione del cliente “a sofferenza” in Centrale Rischi.
La segnalazione è legittima solo quando la banca abbia effettuato una valutazione complessiva e negativa della situazione economico‑patrimoniale del cliente, tale da far emergere una vera crisi di tipo insolutorio, grave e non transitoria.
Non basta l’inadempimento: serve una vera crisi
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l’iscrizione tra le “sofferenze” non può derivare automaticamente dal mancato pagamento di una o più rate,
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ma presuppone una valutazione complessiva, attuale e ragionata della situazione economica del cliente, che evidenzi
- una grave e non transitoria difficoltà finanziaria
- assimilabile a una situazione di insolvenza, pur non coincidente con l’insolvenza fallimentare.
Il danno da segnalazione illegittima
Ove vi sia una comunicazione di rifiuto del credito da parte di un istituto bancario espressamente motivata con la presenza della segnalazione in Centrale Rischi, il nesso causale è quantomeno verosimile e va adeguatamente scrutinato.
Il danno da illegittima segnalazione in Centrale Rischi non è “automatico”, ma può essere molto ampio: patrimoniale (soldi persi) e non patrimoniale (reputazione, immagine), purché provato – anche per presunzioni – e liquidabile equitativamente.
Nessun “danno in re ipsa”: cosa va provato
Occorre dimostrare che da quella segnalazione siano derivate conseguenze pregiudizievoli concrete.
Il giudice può poi quantificare il danno in via equitativa ex art. 1226 c.c., ma solo dopo che il pregiudizio sia emerso in concreto.
Danni patrimoniali: quali voci sono risarcibili
Le principali voci patrimoniali che la giurisprudenza collega all’errata/illegittima segnalazione sono:
Finanziamenti negati o revocati
- Tipico il caso del mutuo rifiutato “perché risultano segnalazioni negative in Centrale Rischi”: qui la prova del nesso causale è spesso fornita dalla stessa lettera di diniego dell’istituto finanziatore.
- Il danno può consistere nel mancato accesso al credito o nella perdita di chance (opportunità seria e concreta) di ottenere quel finanziamento e realizzare un investimento, da valutare equitativamente.
Peggioramento delle condizioni bancarie
- Aumento di tassi, revoca di affidamenti, richiesta di rientro immediato, peggior rating interno.
- In questi casi il danno è la maggiore spesa sopportata o la perdita di liquidità (es. costi di smobilizzo, chiusura forzata di linee di credito), da dimostrare con estratti conto, contratti, corrispondenza bancaria.
Perdita di affari / fatturato
- Per imprese e professionisti, l’impossibilità di ottenere credito può tradursi in commesse perse, mancati investimenti, rallentamento dell’attività.
- La giurisprudenza ammette una valutazione equitativa del calo di fatturato, purché vi sia un minimo di prova storica (andamento precedente, bilanci, contratti sfumati per mancanza di finanziamento).
Costi per rimuovere gli effetti della segnalazione
- Spese per consulenze, difesa giudiziale, iniziative per cancellare la segnalazione o reperire credito alternativo.
- Possono rientrare nel danno emergente, se strettamente collegati alla condotta della banca.
Danno non patrimoniale: immagine, reputazione, credibilità
La Cassazione riconosce alle persone fisiche e anche alle società il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivante da illegittima segnalazione, in particolare come lesione della reputazione commerciale e dell’immagine imprenditoriale.
Principi-chiave:
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il danno non patrimoniale non è in re ipsa: non basta provare la segnalazione; serve almeno un quadro indiziario di:
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perdita di affidabilità verso il sistema bancario,
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peggior considerazione presso clienti/fornitori,
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difficoltà relazionali nel contesto economico.
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tale pregiudizio, una volta ritenuto sussistente, viene di regola liquidato in via equitativa, tenendo conto:
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durata della segnalazione,
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intenzionalità o gravità della colpa dell’istituto,
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rilevanza economica del soggetto (microimpresa vs grande società),
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numero e tipologia delle banche/intermediari coinvolti.
Schema operativo per l’attività difensiva
Per impostare una domanda risarcitoria “solida” , in pratica, occorre:
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Curare bene il profilo dell’illegittimità: evidenziare l’assenza di una vera situazione di “sofferenza” ai sensi delle Istruzioni di Banca d’Italia e della Cassazione
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Raccogliere prove del nesso causale: richieste di finanziamento respinte, comunicazioni bancarie che richiamano la segnalazione, revoche/riduzioni di affidamenti successive alla segnalazione, condizioni peggiorative applicate da altri intermediari.
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Distinguere tra danno patrimoniale e non patrimoniale, argomentando per ciascuno: sul primo, documentazione contabile e bancaria; sul secondo, elementi presuntivi coerenti (settore di attività, dimensioni dell’impresa, necessità di accesso al credito).
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Chiedere espressamente la liquidazione equitativa ove la prova del quantum sia intrinsecamente difficile, specificando però quali elementi oggettivi il giudice può utilizzare come parametro (volume d’affari, margini, durata della segnalazione, intensità del pregiudizio).


