A volte la difesa – o meglio l’opposizione – può fondarsi su eccezioni apparentemente formali ma volte ad inficiare la validità sostanziale della fideiussione sottoscritta. Nel caso concreto (credito dell’istituto per oltre € 300.000,00) il Giudice ha ritenuto non validamente fornita la prova del credito per mancanza di allegazione da parte dell’istituto del contratto di cessione valorizzando altresì la qualifica di Consumatore del fideiussore, qualifica che ha aperto la strada a tutte le tutele previste dal Codice del Consumo, prima fra tutte l’invalidità di tutte quelle clausole, contenute nel contratto, che abbiano come effetto una limitazione alla facoltà di opporre eccezioni. Infatti, per la qualità di “consumatore” non bisogna avere riguardo alla natura della obbligazione garantita, né all’obbligazione che il fideiussore assume, ma occorre dare rilievo – alla stregua della giurisprudenza comunitaria – all’entità della partecipazione al capitale sociale nonché all’eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore.
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