Obbligo di mantenimento dei figli in generale (cessazione)

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L’obbligo di mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma solo a seguito di un accertamento – da parte del Giudice – che abbia riguardo all’età, dell’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di
un’occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore eta, da parte dell’avente
diritto.

Il figlio divenuto maggiorenne conserva il diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare
un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.

Sulla base di questi principi è stato ritenuto che il figlio che lascia la scuola e lavora perde il diritto al mantenimento.

 

 

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