La revoca del contratto di opera professionale e del contratto d’opera “materiale”.

/ / News

Per Prestazione d’opera intellettuale si intende il contratto in cui è richiesta un’attività intellettiva che risulta nettamente prevalente rispetto a quella materiale. Tale contratto riguarda le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi tenuti dagli ordini professionali riconosciuti dalla legge (c.d. professioni protette; ad esempio avvocato, commercialista, notaio, medico, ingegnere, architetto ecc.)

In base all’art. 2237 c.c. “il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta”.

Non v’è, dunque, alcun riferimento al diritto del prestatore d’opera, che abbia subito il recesso ad nutum da parte del cliente, di pretendere anche il “mancato guadagno”.

Diversamente l’art. 2227 c.c., dedicato alle modalità di esercizio del recesso unilaterale del contratto, nell’ambito del contratto d’opera “relativo al “lavoro autonomo” “manuale”, stabilisce che “il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l’esecuzione dell’opera, tenendo indenne il prestatore d’opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno”.

La differenza trova ragione nel fatto che alla base del contratto d’opera professionale vi è un vincolo prettamente fiduciario.

Il cliente che manifesti la volontà di recedere dal contratto d’opera professionale ha l’obbligo di rimborsare al prestatore d’opera le spese da lui sostenute e di corrispondere un compenso per l’opera svolta, da determinarsi in base ai criteri di cui all’art. 2233 c.c., tenendo conto non soltanto dell’attività preparatoria, ma anche degli esborsi a cui il professionista abbia dovuto far fronte con riguardo alla programmazione dell’intera opera affidatagli. Tuttavia, tale indennizzo – in base alla secca disposizione di legge – non si estende al mancato guadagno.

L’esercizio da parte del cliente del potere di recesso ad nutum non può essere fonte di responsabilità.

Tuttavia, nel contratto di incarico professionale sussiste la possibilità di derogare alla disciplina del recesso ad nutum, con clausole che operano, talora a vantaggio di una parte, talora a vantaggio dell’altra; tale strada risulta non percorribile nell’ipotesi di avvocati e medici in presenza di interessi pubblicistici di elevato rilievo, anche costituzionale.

 

 

You must be logged in to post a comment.