Accordo di mediazione: titolo esecutivo per l’espropriazione forzata

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L’articolo 12 del decreto legislativo n. 28/2010 precisa che l’accordo raggiunto in mediazione da tutte le parti assistite dai rispettivi avvocati e sottoscritto dalle parti e dai loro difensori (anche in modalità tematica) costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati hanno il compito di attestare e certificare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.

L’accordo rappresenta titolo esecutivo per l’espropriazione forzata però anche in altri due casi.

  • Il primo è quello in cui l’accordo non è raggiunto nelle modalità appena viste e non è sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, ma è omologato su istanza di parte dal presidente del tribunale, dopo che costui abbia accertato la regolarità formale dell’accordo e la conformità del contenuto alle norme imperative e all’ordine pubblico. Ai sensi del comma 2 della norma “Con l’omologazione l’accordo costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.”
  • Il secondo caso invece riguarda le controversie transfrontaliere, in relazione alle quali l’omologazione dell’accordo viene effettuata dal presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.

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