Le norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche non si applicano solo ai portatori di handicap ma anche agli anziani e alle persone che hanno disagi fisici e/o motori e, non in ultimo, anche a coloro che devono ricevere una potenziale visita da questi soggetti (ad esempio la figlia che abita in un appartamento cui, altrimenti, la madre anziana non potrebbe accedere).
Il risultato è che gli anziani in condominio possono comunque appellarsi alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche per ottenere, ad esempio, un montapersone o un ascensore esterno. E non importa che l’immobile sia sottoposto a vincolo di «particolare interesse culturale».
La riforma del condominio ha eliminato tutti gli ostacoli all’abbattimento delle barriere architettoniche disponendo che:
- il portatore di handicap, sia questi un disabile o – da oggi – anche una persona anziana (atteso che sono identici i rispettivi diritti fondamentali e, quindi, le garanzie di accesso ai condomini e ai locali pubblici), può chiedere al condominio la realizzazione di opere che eliminino le barriere architettoniche;
- il condominio le può approvare a maggioranza semplice: ossia con la maggioranza degli intervenuti alla riunione che rappresentino almeno la metà delle quote millesimali dell’edificio;
- se non vi è questa maggioranza, l’invalido può eseguire a proprie spese gli interventi e di questi ne diventa proprietario, potendo evitare che gli altri condomini ne usufruiscano; qualora altri proprietari vogliano avvantaggiarsi di tali strutture (ad esempio il montapersone), potranno partecipare alle spese;
- prima di eseguire gli interventi, l’interessato deve comunicarlo all’amministratore e quest’ultimo può opporsi solo se l’opera pregiudica il palazzo, dandone comunque specifica motivazione. La motivazione deve concernere la natura e serietà del pregiudizio all’immobile, la sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca nonché il riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato.



