Terzo trasportato – Conducente in stato di ebrezza – Risarcimento – Concorso colposo del danneggiato

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La questione è complessa e deve trovare soluzione anche alla luce della normativa comunitaria.

Per la precisione, poiché la materia dell’assicurazione r.c.a. è armonizzata a livello comunitario dalla Direttiva 2009/103/CE del 16 settembre 2009, occorre stabilire se sia compatibile col diritto comunitario l’art. 1227, comma primo, c.c., se interpretato nel senso di escludere o ridurre il diritto al risarcimento del danno di persona trasportata su un veicolo a motore condotto da persona in stato di ebbrezza.

Proprio la Corte di Giustizia, in un caso avente ad oggetto l’ipotesi di un sinistro stradale con esiti mortali in danno di persona trasportata da veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza, ha affermato due princìpi:

  1.  il diritto comunitario in tema di assicurazione della r.c.a. sarebbe “privato del suo effetto utile” in presenza d’una normativa nazionale che negasse a priori al passeggero il diritto al risarcimento – ovvero lo limitasse in misura sproporzionata – “in base a criteri generali ed astratti”

  2. il diritto comunitario consente invece agli Stati membri di limitare il risarcimento dovuto al trasportato “in base ad una valutazione caso per caso” di circostanze eccezionali.

In sintesi, non viola il diritto comunitario una norma di diritto nazionale che, senza fissare decadenze o esclusioni in linea generale, consente al giudice di valutare caso per caso, secondo le regole della responsabilità civile, se la condotta della vittima possa o meno ritenersi colposamente concorrente alla produzione del danno.

Dunque, l’eventuale concorso colposo del passeggero alla concausazione del sinistro andrà accertato con giudizio sintetico a posteriori, e non con giudizio analitico a priori. Si tratterà dunque di vagliare, caso per caso, le condizioni della vittima e quelle del conducente; l’entità del tasso alcolemico; le circostanze di tempo e di luogo; la prevedibilità del rischio. Il residuo dubbio sulla prova della colpa della vittima ricadrà a sfavore del debitore, in quanto la colpa della vittima è fatto impeditivo od estintivo della pretesa attorea, e il fatto costitutivo della relativa eccezione va dimostrato da chi la solleva.

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