Telemarketing selvaggio e stalking delle società di recupero crediti

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Registro pubblico delle opposizioni

E possibile per l’utente – sia consumatore che professionista o persona giuridica- iscrivere tutti i numeri per cui qualsiasi cittadino non intendesse ricevere proposte di telemarketing.

L’iscrizione annulla i consensi in precedenza trasmessi e  impedisce, da parte degli operatori, il trattamento dei dati personali  per finalità di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, comunicazione commerciale e per il compimento di ricerche di mercato.

Se malgrado l’iscrizione nel Registro si ricevono comunicazioni promozionali

È possibile rivolgersi direttamente al titolare del trattamento (riconducibile all’operatore economico nel cui interesse è stato effettuato il contatto promozionale) ovvero, se noto, al responsabile del trattamento (call center/partner commerciale/agente/fornitore di servizi, ecc.).

Ove malgrado la richiesta di opposizione al trattamento per finalità di marketing le chiamate persistono, l’interessato può presentare una segnalazione al Garante mediante un servizio telematico apposito.

I provvedimenti del garante

Il Garante ha solo il potere di sanzionare. La sanzione irrogata non ha efficacia verso l’utente finale, ma può costituire una presunzione di colpevolezza per l’eventuale causa di risarcimento dei danni.

Il risarcimento del danno

Poiché il danno evitabile non è risarcibile, è necessario che l’interessato abbia già adottato tutte le strategie valide per difendersi dalle chiamate moleste.

In caso di azione, sarà comunque onere della “vittima” fornire la prova delle telefonate ricevute e del danno subito che, verosimilmente, sarà liquidato in una somma equitativa stabilità dal prudente apprezzamento del Giudice tenuto conto di tutte le circostanze del caso (ad esempio numero di chiamate, orari etc..)

Stalking delle società di recupero crediti

I medesimi principi si applicano anche alle società di recupero crediti anche se il fatto di essere vittima di comportamenti illeciti da parte dei call center non comporta il venir meno del debito a cui si rimane comunque obbligati.

Le pratiche aggressive vietate:

  • richiesta del numero di telefono del debitore a familiari, parenti, vicini di casa, datore di lavoro o colleghi;
  • visite a a domicilio o sul posto di lavoro e reperimento di informazioni sul debitore ai vicini di casa cui è stata rivelata la finalità di detta ricerca (appunto il recupero del credito);
  • solleciti telefonici ripetuti nell’arco della stessa giornata o comunque in modo assillante, al solo fine di creare una pressione psicologica sul debitore;
  • telefonate preregistrate;
  • invio di posta con l’indicazione all’esterno della scritta “recupero crediti” o “preavviso esecuzione notifica”;
  • affissione di avvisi di mora sulla porta di casa.

Tanto più che il debitore ha sempre il diritto di chiedere all’operatore del call center di documentare da chi e come ha ottenuto i suoi dati personali; questi, a sua volta, dovrà fornirgli una copia del contratto con l’autorizzazione rilasciata al creditore dal debitore stesso.

… i diritti esercitabili dal debitore

ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

f) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

g) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

h) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

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