La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell’esistenza di un difetto del prodotto.
La normativa speciale (contenua negli artt. 114 e ss Cod. Cons) distingue tra “Produttore” e “Venditore/Somministratore” imponendo al danneggiato, prima di avventarsi in richieste risarcitorie, di invitare il venditore a rendere nota l’identità del primo.
Il consumatore ben può direttamente evocare in giudizio il fornitore anche senza la preventiva richiesta dei dati anzidetti, ma tale scelta è suscettibile di sanzione nella regolazione delle spese di lite.
In questo caso abbiamo assunto la difesa di una paninoteca che si era vista notificare una domanda risarcitoria di oltre 2.000,00 per avere venduto al malcapitato cliente delle olive fritte contenti al loro interno un nocciolo, prodotto – a suo dire – difettoso che avrebbe causato la rottura di due denti.
La pur legittima domanda risarcitoria era stata erroneamente congeniata in base alle norme contenute nel Codice Civile.
Nel difenderci, abbiamo anzitutto eccepito che la richiesta risarcitoria andava qualificata come “responsabilità del produttore” e, dunque, abbiamo rilevato la violazione della regola processuale imposta dal Codice del Consumo per la quale il danneggiato avrebbe dovuto citare la produttrice i cui dati avevamo peraltro già comunicato nella fase stragiudiziale pur in assenza di richiesta (ovviamente abbiamo preso posizione anche nel merito della inverosimile domanda, contestando tutti gli elementi costitutivi).
A seguito della chiamata in causa della produttrice che ha sposato la nostra linea difensiva nel merito della richiesta risarcitoria, il danneggiato che ha avuto risarcito il danno in misura notevolmente minore, ha dovuto pagare alla nostra cliente le spese di lite.