L’art. 63, I comma , disp. Att. C.c., dispone che l’amministratore “è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”; al II comma, è disposto che “i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini”.
Vale a dire che sussiste ex lege l’obbligo di preventiva escussione dei condomini morosi, e solo una volta escussi quest’ultimi sarà possibile esercitare le proprie pretese creditorie nei confronti della restante compagine condominiale non morosa “sicchè l’obbligo sussidiario di garanza del condomino solvente risulta limitato in proporzione alla rispettiva quota del moroso”.
Pertanto, al condomino in regola coi pagamenti cui viene notificato atto di precetto senza rispettare questo ordine di escussione, è riservata la possibilità di opporsi all’esecuzione “ciò attenendo ad una condizione dell’azione esecutiva nei confronti del condomino non moroso, e, quindi, al diritto del creditore di agire esecutivamente ai danni di quest’ultimo”.



