Le generalità dei condomini morosi

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L’art. 63, I comma , disp. Att. C.c., dispone che l’amministratore “è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”; al II comma, è disposto che “i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini”.

Vale a dire che sussiste ex lege l’obbligo di preventiva escussione dei condomini morosi, e solo una volta escussi quest’ultimi sarà possibile esercitare le proprie pretese creditorie nei confronti della restante compagine condominiale non morosa “sicchè l’obbligo sussidiario di garanza del condomino solvente risulta limitato in proporzione alla rispettiva quota del moroso”.

Pertanto, al condomino in regola coi pagamenti cui viene notificato atto di precetto senza rispettare questo ordine di escussione,  è riservata la possibilità di opporsi all’esecuzione  “ciò attenendo ad una condizione dell’azione esecutiva nei confronti del condomino non moroso, e, quindi, al diritto del creditore di agire esecutivamente ai danni di quest’ultimo”.

Secondo l’impostazione generale, la sussistenza del dovere di cooperazione amministratore/creditore si concretizzerebbe soltanto allorquando il terzo creditore si sia previamente munito di titolo esecutivo, costituendo il titolo il presupposto della domanda.

Tuttavia, secondo un più recente indirizzo Se è pur vero che l’interesse del creditore emerge di regola ai fini dell’esercizio dell’azione esecutiva contro i singoli condomini, dopo aver agito per la condanna del condominio al pagamento del debito, non per questo l’esistenza di un titolo esecutivo nei confronti del condominio rappresenta necessario presupposto per ottenere i dati dei morosi

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