Pignoramento e vendita diretta

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(Evitiamo commenti di politica e tecnica legislativa) con l’ultima riforma entrata in vigore nel Marzo 2023,  il legislatore ha voluto introdurre una forma di vendita alternativa a quella tradizionale coattiva.

Il nuovo procedimento si fonda sulla collaborazione del debitore e mira a velocizzare il processo esecutivo.

In sostanza, il debitore può attivarsi nella ricerca di un acquirente dell’immobile pignorato evitando il rischio di deprezzamento dell’immobile, delle aste deserte e dei ribassi.

In precedenza era possibile ottenere il medesimo risultato, ma le modalità operative erano abbastanza complesse.

Il contenuto dell’istanza del debitore è disciplinato dall’art. 568 bis cpc; l’art. 569bis cpc descrive i poteri-doveri del Giudice distinguendo tra le varie ipotesi possibili.

Il comportamento dei creditori determina lo sviluppo del subprocedimento: se vi è consenso dei creditori, o meglio accordo tacito integrato dalla non contestazione avverso l’istanza e l’offerta, il procedimento di vendita diretta si chiude velocemente e senza gara.

Il sistema delineato non è così agevole, tuttavia può rappresentare in concreto una opportunità per il debitore.

Potrebbe anche accadere che -come per altri istituti- vi sia un abuso dello strumento solo per ritardare l’esecuzione; in queste ipotesi e per conto dei creditori è bene sapere come “potersi difendere” ed evitare lungaggini.

 

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