La responsabilità agente immobiliare per gli abusi edilizi “conosciuti” ma taciuti

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Il primo comma dell’art. 1759 c.c. impone al mediatore l’obbligo di comunicare alle parti le circostanze a lui note circa la valutazione e sicurezza dell’affare che possano influire sulla sua conclusione.

La norma deve essere letta in coordinazione con gli artt. 1175 e 1176 c.c. , nonché con la disciplina dettata dalla legge n. 39/1989 – che ha posto in risalto la natura professionale dell’attività del mediatore, subordinandone l’esercizio all’iscrizione in un apposito ruolo, che richiede determinati requisiti di cultura e competenza, condizionando all’iscrizione stessa la spettanza del compenso.

Da ciò ne deriva che il mediatore, pur non essendo tenuto, in difetto di un incarico particolare a svolgere indagini di natura tecnico-giuridica (come l’accertamento della libertà dell’immobile oggetto del trasferimento, mediante le visure catastali ed ipotecarie) è pur tuttavia tenuto ad un obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale.

Il mediatore deve dunque comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore, nonché deve evitare di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle.

Qualora il mediatore dia informazioni su circostanze di cui non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi inesatte e non veritiere, ovvero ometta di comunicare circostanze da lui non conosciute ma conoscibili con l’ordinaria diligenza professionale, è legittimamente configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti, per l’effetto, dal cliente.

In altre parole, diviene doveroso fornire una adeguata e puntuale informazione circa l’effettiva situazione di conformità urbanistica, edilizia e catastale dell’immobile, che dovrà chiarire bene anche gli scenari sulle procedure di regolarizzazione avviate e in corso di definizione.

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