Sempre più spesso, gli istituti, al fine di non evadere la richiesta dei rapporti, sostengono di non poterla evadere per una presunta sopravvenuta impossibilità per la perdita distruzione dai propri archivi informatici dei documenti.
Il diritto di ottenere le comunicazioni relative ai rapporti bancari in essere e il corrispondente dovere di rendere dette informazioni, trovano riscontro oltre nell’art. 119 TUB anche nel più generale obbligo di ciascuna parte di tenere comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte laddove non rappresentino un apprezzabile sacrificio a carico della parte tenuta all’adempimento.
Dunque, non assume rilievo l’utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, una volta ottenuta e quindi la Banca, sulla quale ricade l’obbligo di consegna (che presuppone l’onere di diligente custodia), non potrà invocare l’estinzione di esso a causa della irreperibilità della documentazione, neanche quale conseguenza delle vicende societarie che l’hanno coinvolta.
(opposizione a decreto ingiuntivo rigettata e condanna alle spese per lite temeraria)