Danni da infiltrazioni: il fondo inferiore è obbligato a ricevere solo le acque che scolano “naturalmente” dal fondo superiore

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Il fondo inferiore -ovvero l’unità abitativa in un condominio- è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l’opera dell’uomo. Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso. Se per opere di sistemazione agraria dell’uno o dell’altro fondo si rende necessaria una modificazione del del flusso naturale delle acque, è dovuta un’indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio.

L’art. 913 cod. civ.  nel porre a carico dei proprietari del fondo inferiore e di quello superiore l’obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno, onde evitare di rendere più gravoso ovvero di ostacolare il naturale defl usso delle acque a valle, pone un limite legale al diritto di proprietà che opera solo se si riferisce allo scolo naturale delle acque, rispetto al quale postula il mantenimento della soggezione naturale del fondo inferiore nei riguardi di quello superiore, senza estendersi, invece, alle ipotesi di scolo provocato dall’uomo.

In caso di modifica dello stato dei luoghi – ad esempio realizzazione di un giardino sovrastante- non può essere ravvisata una ipotesi di scolo naturale delle acque, a cui applicare il disposto dell’art. 913 cod. civ., ma piuttosto una responsabilità da mancata custodia del bene, in particolare per mancata impermeabilizzazione dell’area di confine tra il terrapieno/giardino e il fondo/unita abitativa sottostante.

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