Appalto e varianti: chi paga?

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Il contratto di appalto ha un utilizzo molto diffuso e non limitato all’edilizia: ogni qualvolta una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo si conclude un contratto di appalto.

La problematica sui lavori extra/modifiche discende dal fatto che il contratto d’appalto può essere anche verbale, problematica maggiore tenuto conto del diverso regime probatorio tra le modifiche richieste dall’appaltatore ovvero dal committente:

  • nel primo caso, è sufficiente provare che le modifiche siano state autorizzate dal committente e che l’autorizzazione risulti da atto scritto;
  • nel secondo, l’appaltatore dovrà provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente.

Bisogna tenere ben distinte le varianti dai lavori extra:

  • le prime consistono in modifiche richieste dal committente che non alterano la natura dell’opera (aggiustamenti funzionali o migliorativi concordati nel corso dei lavori, ma coerenti con il progetto iniziale);
  • le seconde sono opere non previste dal contratto originario, non necessarie per eseguire l’opera principale, e non autorizzate validamente dal committente.

Nella seconda ipotesi, l’appaltatore ha diritto al pagamento solo se dimostra che vi è stato un nuovo accordo: non bastano la mera esecuzione o il computo metrico estimativo, che non è sufficiente a dimostrare il consenso contrattuale.

Il consenso alle opere extra contratto può anche essere implicito, ma deve risultare comunque da fatti univoci e concludenti:

il silenzio del committente o la mera conoscenza delle opere non bastano a fondare un obbligo, richiedendo invece di verificare l’effettiva causa concreta dell’assetto contrattuale modificato.

Però, la condotta successiva del committente,  (ad esempio l’approvazione della contabilità finale), il collaudo senza riserve o l’accettazione dell’opera possono rappresentare presunzioni gravi, precise e concordanti del consenso ai lavori extra.

Ad ogni modo, in questi ipotesi, le prove “privilegiate” rimangono sempre quelle documentali (verbali, mail, ordini di servizio).

Il consiglio

L’appaltatrice, dunque, dovrebbe:

  • verificare i poteri del rappresentante che ordina variazioni;
  • richiedere un ordine scritto o una ratifica formale;
  • documentare ogni modifica concordata in corso d’opera;
  • inserire clausole contrattuali sulle “varianti consentite” e sulla gestione delle urgenze.

Effetti sulla penale

Quando, nel corso dell’esecuzione del contratto d’appalto, il committente abbia richiesto all’appaltatore notevoli ed importanti variazioni del progetto, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell’originario piano dei lavori; perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine. In mancanza, incombe al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell’opera, l’onere di fornire la prova della colpa dell’appaltatore.

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