Elementi costitutivi del reato di molestie:
1. Condotta molesta o disturbante: Il reato si configura quando l’autore pone in essere un comportamento che risulta sgradito, fastidioso o invadente nei confronti della vittima, in modo da interferire nella sua tranquillità. La molestia può essere realizzata attraverso vari mezzi, come comunicazioni telefoniche, messaggi, e-mail, pedinamenti, o anche attraverso comportamenti reiterati in presenza fisica.
2. Petulanza o biasimevole motivo: Il codice richiede che la condotta sia guidata da un atteggiamento di petulanza, ovvero da un modo di agire pressante, indiscreto e invadente, oppure da un motivo biasimevole, ossia riprovevole e moralmente disapprovato. Ad esempio, motivi di vendetta, gelosia o desiderio di provocare fastidio possono essere considerati biasimevoli.
3. Luogo pubblico o aperto al pubblico: L’elemento del luogo è rilevante per la configurazione del reato. Le molestie devono avvenire in luoghi pubblici, come strade, piazze, negozi, o aperti al pubblico, come bar, ristoranti, parchi. Tuttavia, la giurisprudenza ha esteso il concetto anche a comportamenti realizzati attraverso strumenti di comunicazione come il telefono, i messaggi, o le e-mail, che possono arrivare al destinatario ovunque esso si trovi.-
IL REATO DI STALKING
È importante distinguere il reato di molestie da quello più grave di atti persecutori (stalking) previsto dall’art. 612-bis c.p.
Per lo stalking è necessaria una condotta reiterata e sistematica che provochi nella vittima uno stato di ansia, paura o un fondato timore per la propria incolumità, al punto da costringerla a cambiare le proprie abitudini di vita. Mentre il reato di molestie può configurarsi anche con un singolo atto, lo stalking richiede la reiterazione di più condotte e un effetto più grave sulla vittima.
Il caso in concreto e la decisione
Una donna continuava ad inviare decine di e-mail e messaggi sul telefonino, oltre a compiere appostamenti, con il fine di mantenere un contatto con l’amante perduto.
La condotta dell’imputata è stata considerata molesta. Sebbene vi fosse un invio ripetuto di e-mail, il contenuto dei messaggi non era tale da risultare minaccioso o intimidatorio al punto da costituire una persecuzione nei confronti della persona offesa. La Corte ha rilevato che i messaggi erano motivati dalla “disperazione della donna per l’abbandono da parte del compagno” e dal suo “bisogno continuo di intrattenere un contatto con lui”, senza però raggiungere il livello di pressione tipico dello stalking.-
Un altro elemento rilevante è individuabile nella circostanza che la persona offesa avesse in qualche modo risposto ai messaggi, anche se in modo freddo e distaccato, invitandola a interrompere la comunicazione. Questa reciprocità, seppur limitata, ha portato a escludere che vi fosse un comportamento di vera e propria persecuzione unilaterale, caratteristica tipica dello stalking.-



