Evitiamo tecnicismi e limitiamoci a cogliere in concreto gli aspetti essenziali:
- nella fideiussione, il garante risponde fin quando l’obbligazione garantita è valida e purchè il creditore proponga l’azione esecutiva entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale;
- nel contratto autonomo di garanzia, il garante è direttamente obbligato a prescindere dal rapporto sottostante, entro il limite ordinario di prescrizione.
I contratti di fideiussione sottoscritti in favore delle banche, generalmente, sono strutturati come garanzia a prima richiesta, senza possibilità del garante di sollevare eccezioni sul rapporto garantito e con rinuncia al termine semestrale previsto per la fideiussione. Per come strutturati, dunque, il garante garantisce la solvibilità e dunque risponde personalmente in ogni caso.
Bisogna però analizzare in concreto il contratto e interpretarlo in base ai canoni ermeneutici del Codice Civile:
primo elemento significativo -ma non sufficiente- è rappresentato dal dato letterale della qualificazione di fideiussione riportata sul modulo predisposto dalla banca:
in caso di fideiussioni omnibus bisogna poi rintraccia se le clausole presenti sulla modulistica ricalchino il modello ABI utilizzato nella stipulazione delle fideiussioni omnibus e sanzionato;
va verificato in concreto la incompatibilità o meno della clausola a prima richiesta con il contratto di fideiussione omnibus poichè non è automaticamente ravvisabile una rinuncia (implicita) del garante a sollevare eccezioni;
La clausola “a prima richiesta” potrebbe svolgere una mera funzione di rafforzamento della posizione del creditore e quindi agevolare il mercato del credito, ma non implica di per sé la rinuncia dei garanti a proporre le eccezioni spettanti alla debitrice principale.



