QUANDO CURARE UN ANNUNCIO ONLINE PER UNA ESCORT DIVENTA Favoreggiamento della prostituzione

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  • L’attività di prostituzione, se liberamente svolta, non è vietata;
  • la cura della pubblicazione di inserzioni pubblicitarie sui siti web per adulti, al pari di quella sui tradizionali organi d’informazione a mezzo stampa, deve essere considerata “come un normale servizio in favore della persona”, quindi lecita;
  • irrilevanti, poi, sono anche servizi aggiuntivi, quali l’avere riportato ritocchi, con strumenti informatici, alle fotografie pubblicate sul sito, posto che tale condotta resta limitata alla prestazione di servizi ordinari, senza configurare un supporto aggiuntivo e personalizzato a favore delle destinatarie.-
Per favoreggiamento si intende quell’attività finalizzata a facilitare, favorire o comunque apportare un contributo determinante all’esercizio della prostituzione; trattasi di condotte caratterizzate dal porre in essere un rapporto di causalità nel quale si concretizzino tutte quelle condizioni perché si possa realizzare l’esercizio della prostituzione altrui. Affinché si possa configurare favoreggiamento, ha statuito la Cassazione, è necessario un “oggettivo aiuto all’esercizio del meretricio in quanto tale

Di conseguenza, per la configurazione del reato di favoreggiamento della prostituzione è necessaria una cooperazione tra soggetto ed escort, concreta e dettagliata, al fine di allestire la pubblicità della donna e favorire il contatto con il cliente.

Ciò che rileva, ai fini della sussistenza del reato, è l’aver posto in essere un’attività che esula alla mera inserzione pubblicitaria, che costituisce, per quanto possa sembrare paradossale, un lecito servizio alla prostituta.

Sul punto, la giurisprudenza ha delineato i c.d. servizi ulteriori:

  • l’aver contattato il fotografo per fare delle nuove foto;
  • il far sottoporre le donne a servizi fotografici erotici;
  • l’avere rielaborato i testi degli annunci;
  • curato l’allestimento della pubblicità:
  • provveduto alla scelta delle immagini.-

Ciò che rileva, in altri termini, è l’aver posto in essere un’attività collaborativa attraverso cui si rende più agevole e più allettante l’offerta e a facilitare l’approccio con un numero maggiore di clienti e dunque condotte dirette a favorire l’attività di prostituzione e non la escort.

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