Certificazione Unica 2024 mai ricevuta

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Gli obblighi di consegna della Certificazione Unica

La regola generale è quella per cui la Certificazione Unica modello sintetico dev’essere consegnata (in formato cartaceo o elettronico) al contribuente, sia esso dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ovvero percettore di redditi di lavoro autonomo, da parte dei sostituti d’imposta (datore di lavoro, committente, ente pubblico o privato che eroga trattamenti pensionistici).

La CU è fondamentale in quanto senza di essa diventa difficile riconoscere le ritenute di acconto subite in dichiarazione dei redditi.

Mancato rilascio della Certificazione unica, cosa fare subito

Qualora il sostituto rimanga inerte dopo le prime richieste informali è necessario procedere con una intimazione (raccomandata AR o PEC) con la quale il contribuente

  •  intima la consegna della Certificazione Unica entro una determinata scadenza precisando che, in caso contrario, si riserva di segnalare l’irregolarità all’Agenzia entrate;
  • ricorda che per le ipotesi di mancata consegna della CU al dipendente opera la sanzione prevista all’articolo 11, comma 1, lettera a), Decreto legislativo 18 dicembre 1997 numero 471.

Controllare la dichiarazione dei redditi precompilata

Nel caso in cui, nonostante la missiva, il datore di lavoro non provveda a trasmettere la CU, prima di denunciare l’irregolarità all’ufficio territoriale dell’Agenzia entrate il dipendente può recuperare i dati della Certificazione Unica direttamente dalla dichiarazione dei redditi precompilata.

A tal proposito è sufficiente collegarsi a “agenziaentrate.gov.it – Cittadini – Dichiarazioni – Dichiarazione precompilata – Dichiarazione precompilata 2024” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

Controllando la dichiarazione precompilata il dipendente può rendersi conto che mancano i dati relativi al rapporto di lavoro oggetto della CU non consegnata per poi il segnalare l’irregolarità all’Agenzia entrate.

Dimostrare l’ammontare dei redditi percepiti -anche per i liberi professionisti-

Il dipendente che si ritrova con una dichiarazione 730 precompilata priva dei dati della CU può comunque dimostrare con altri mezzi di aver percepito i redditi da lavoro dipendente nel corso del 2023 attraverso: 

  •  busta paga, con il dettaglio delle somme lorde e delle ritenute subite a titolo di contributi previdenziali – assistenziali, di Irpef e relative addizionali;
  •  contabile del bonifico ricevuto dal datore di lavoro con l’importo netto, corrispondente a quanto indicato in cedolino.
L’Agenzia entrate, con la Risoluzione del 19 marzo 2009 numero 68/E, ha precisato che, nonostante il contribuente non abbia ricevuto, nei termini di legge, dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica, lo stesso è comunque legittimato allo scomputo delle ritenute subite, a condizione che sia in grado di documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione della documentazione idonea “a comprovare l’importo del compenso netto effettivamente percepito”.
Quali sono le sanzioni per l’omessa presentazione della CU?

Sanzione amministrativa: 100 euro per ogni CU non trasmessa, con un massimo di 50.000 euro. Sanzione ridotta a 33,33 euro per ogni CU trasmessa correttamente entro 60 giorni dalla scadenza, con massimo di 20.000 euro.

Quali sanzioni in caso di omesso versamento di ritenute?

Oltre alla sanzione amministrativa da omesso versamento (30%), vi è anche una sanzione penale, con reclusione da 6 mesi a 2 anni per omesso versamento di ritenute superiori a 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta. Questo, se l’omissione non è sanata entro il termine per la dichiarazione.

Cosa succede se la CU è errata?

Entro 60 giorni dalla scadenza: È possibile correggere la CU senza sanzioni.
La sanzione per la CU errata è ridotta a 1/3 (33,33 euro per ogni CU).
Oltre 60 giorni dalla scadenza: Si applica la sanzione completa (100 euro per ogni CU).

Come si può regolarizzare la CU in caso di errori?

Il sostituto d’imposta deve trasmettere una nuova CU con i dati corretti, barrando la casella “Annullamento” sul frontespizio.
Entro 21 marzo dalla scadenza, è possibile effettuare correzioni alle CU inviate nei termini senza sanzioni.

 

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