Dichiarazione giudiziale di paternità e rifiuto al test del DNA

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L’interesse della madre di ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità nei confronti del padre biologico che non ha provveduto a riconoscerlo alla nascita è duplice.

Oltre all’interesse giuridico per il figlio, vi è quello economico consistente nel rimborso parziale delle spese sostenute per il mantenimento del figlio fino a quel momento della domanda e un contributo economico futuro per il mantenimento del minore.

Il rifiuto di del presunto padre di sottoporsi all’esame del DNA

Il rifiuto del presunto padre di sottoporsi all’esame genetico può essere considerato un comportamento di elevato valore indiziario. Ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c., tale rifiuto può essere valutato dal giudice come una conferma indiretta della paternità, soprattutto in assenza di altri elementi che ne giustifichino il diniego.

La consulenza tecnica ematologica rappresenta uno strumento essenziale per accertare la verità biologica, ma il suo diniego non può essere semplicemente considerato una manovra dilatoria.

 

 

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