Mancata comunicazione dei dati del conducente

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Verbale e dati del conducente: non basta dire “in famiglia ci guidiamo tutti”

Quando arriva un verbale per eccesso di velocità, il proprietario del veicolo ha l’obbligo di comunicare all’autorità chi fosse alla guida al momento dell’infrazione, così da permettere la decurtazione dei punti patente prevista dall’art. 126-bis Codice della strada.
Questo obbligo vale anche se l’auto è utilizzata abitualmente in famiglia (coniuge, figli, ecc.): non è sufficiente dichiarare genericamente che il veicolo è “a uso familiare” per evitare la sanzione per mancata comunicazione dei dati del conducente.

Su questo punto è intervenuta di recente la Corte di cassazione, con l’ordinanza 6 maggio 2026, n. 13059, confermando un orientamento ormai consolidato.


Il principio della Cassazione: dovere di diligenza del proprietario

La Cassazione ribadisce che sul proprietario del veicolo grava un preciso dovere di diligenza nel sapere e ricordare chi conduce il mezzo.
Questo dovere non viene meno solo perché il veicolo è condiviso all’interno della famiglia.

Secondo la Corte, ci si può liberare da responsabilità per mancata comunicazione dei dati del conducente solo se si dimostra un impedimento oggettivo, imprevedibile e non imputabile al proprietario, nonostante l’adozione di tutte le cautele ragionevoli per tenere sotto controllo chi usa l’auto.
Non basta, quindi, un generico “non ricordo” o il richiamo al fatto che il mezzo è spesso utilizzato da più familiari.

Vengono richiamate, in continuità, le precedenti decisioni della Cassazione n. 9555/2018 e n. 30939/2018, che già affermavano lo stesso principio.


Il caso deciso: auto di famiglia e quattro verbali per mancata comunicazione

La vicenda nasce a Milano: il Comune notifica a una proprietaria quattro verbali per violazione dell’art. 126-bis Codice della strada, perché non ha comunicato i dati del conducente in relazione a cinque precedenti infrazioni per eccesso di velocità accertate con il suo veicolo.

La proprietaria propone opposizione davanti al Giudice di Pace, sostenendo di aver risposto alla richiesta dell’amministrazione dichiarando di non essere in grado di identificare il conducente, in quanto l’auto veniva utilizzata dal marito e dai due figli mentre lei era a Roma per lavoro.
Il Giudice di Pace le dà ragione: ritiene valida questa giustificazione e considera tardivo l’invito a comunicare i dati del conducente.

In appello, il Tribunale di Milano ribalta la decisione:

  • afferma che limitarsi a comunicare di “non sapere” chi guidasse non integra l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 126-bis;

  • precisa che l’obbligo di comunicare i dati del conducente sorge solo dopo la definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi relativi all’infrazione presupposta, seguendo l’orientamento di Cassazione già formatosi sul punto.

La proprietaria ricorre in Cassazione articolando vari motivi (difetto di motivazione, buona fede, uso familiare come comodato, errori nel calcolo del giudicato e nella valutazione dei termini, contrasto con un presunto orientamento maggioritario e con una circolare ministeriale).


Perché il ricorso viene respinto

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 13059/2026, dichiara infondati i motivi e conferma integralmente la decisione del Tribunale.

Sul punto centrale – l’uso familiare – la Corte chiarisce che:

  • il proprietario deve organizzarsi in modo da poter ricostruire chi guidasse il veicolo in un dato momento;

  • la semplice circostanza che l’auto sia messa a disposizione dei familiari, senza tracciarne gli utilizzi, non è sufficiente a integrare un “giustificato impedimento”;

  • spetta al proprietario provare un impedimento oggettivo, imprevedibile e non imputabile, prova che nel caso concreto non è stata fornita.

Quanto alla tempistica degli inviti a comunicare i dati del conducente, la Corte conferma l’orientamento espresso da Cass. n. 24012/2022 e n. 3022/2024:

  • la violazione dell’obbligo di comunicazione si perfeziona solo dopo che il procedimento relativo al verbale “presupposto” si sia definito con esito sfavorevole per l’opponente;

  • tale definizione coincide con il passaggio in giudicato formale della sentenza, da cui decorre la sequenza di termini: 90 giorni per l’amministrazione per inoltrare il nuovo invito e 60 giorni per il cittadino per rispondere.

Nel caso esaminato, la Cassazione ritiene corretta la ricostruzione del Tribunale sul momento del giudicato (calcolato ex art. 327 c.p.c.) e quindi reputa tempestivi gli inviti alla comunicazione dei dati.


Cosa significa in pratica per il proprietario del veicolo

Per chi è proprietario di un’auto, la decisione ribadisce alcuni punti chiave:

  • è necessario tenere traccia, per quanto ragionevolmente possibile, di chi utilizza il veicolo, anche quando lo si mette a disposizione dei familiari;

  • in caso di richiesta ex art. 126-bis Codice della strada, una risposta generica (“non so chi guidava”, “la usiamo tutti in famiglia”) non evita la sanzione per mancata comunicazione dei dati;

  • l’eventuale impossibilità di indicare il conducente va provata in modo concreto, dimostrando un impedimento oggettivo e non imputabile al proprietario.

La pronuncia conferma quindi una linea di rigore: la condivisione del veicolo in ambito familiare non attenua il dovere di controllo del proprietario, né lo esonera dall’obbligo di collaborare con l’autorità nell’individuazione del conducente effettivo al momento dell’infrazione.