Il coniuge al quale non Γ¨ stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti del coniuge non separato (art. 548, comma 1, e art. 585, comma 1, cod. civ.)
Il coniuge al quale sia stata addebitata la separazione Γ¨ escluso dalla successione e gli compete solo il diritto ad un assegno successorio, commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualitΓ e al numero degli eredi legittimi, se al momento dellβapertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto.
LβentitΓ dellβassegno non puΓ² essere superiore a quella della prestazione goduta. Trattasi di un legato obbligatorio ex lege realizzandosi una c.d. vocazione mortis causa a titolo particolare.
La situazione successoria Γ¨ analoga se la separazione sia stata addebitata a entrambi i coniugi (art. 548, comma 2, e art. 585, comma 2, cod. civ.). Si osserva, infine, che Γ¨ necessario che la sentenza di separazione con addebito sia passata in giudicato in giudicato prima dellβapertura della successione. Infatti se la morte del coniuge si verifica prima di questo momento, il giudizio non potrΓ proseguire con la conseguente impossibilitΓ di ottenere una pronunzia di addebito che lo escluderebbe dalla successione.


