Attraverso l’iscrizione al servizio online, l’utente accede ad un servizio che gli consente di entrare in contatto con gli altri utenti in tutto il mondo, condividendo informazioni, documenti (fotografie, files, collegamenti a altri siti ecc..) e svolgendo altresì discussioni a mezzo di messaggi -più o meno, a seconda delle opzioni selezionate- pubblici, oppure privati.-
La partecipazione al social network rappresenta un elemento importante per la vita di relazione dei suoi utenti […] non è solo una occasione ludica, di intrattenimento, ma anche un luogo, seppure virtuale, di proiezione della propria identità, di intessitura di rapporti personali, di espressione e comunicazione del proprio pensiero.
Il regolamento contrattuale non prevede il diritto del gestore di recedere ad nutum, atteso che il recesso è espressamente previsto soltanto per l’ipotesi di violazione delle regole contrattuali da parte dell’utente.-
È prevista, in particolare, in caso di violazione delle regole contrattuali una serie di misure che vanno, in ordine di crescente gravità, dalla rimozione di contenuti, alla sospensione dall’utilizzo del servizio e, nei casi più gravi, la disabilitazione dell’ account, sia temporanea che definitiva.-
In conclusione, la rimozione di contenuti e la sospensione o cancellazione di account è prevista soltanto per le giuste cause indicate nel regolamento contrattuale, con obbligazione per il gestore di informare l’utente delle ragioni della rimozione.
Il profilo risarcitorio
Non esistendo alcun automatismo sarà onere provare in concreto il danno subito ad esempio differenziando il semplice disagio dalle occasioni lavorative svanite.