La videosorveglianza in condominio

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L’installazione di un impianto di videosorveglianza sulle parti comuni costituisce atto di gestione riservato all’esclusiva competenza dell’assemblea; a tal fine, occorre il voto favorevole espresso dalla maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio.

Salvo particolari casi, non costituisce innovazione gravosa né voluttuaria;
non è suscettibile di utilizzazione separata con la conseguenza che le relative spese andranno suddivise tra tutti i condomini, compresi i dissenzienti, in base alle rispettive quote millesimali.

Approvata l’installazione, l’impianto deve essere in regola con la normativa in materia di privacy (in particolare le Linee guida 3/2019 (EDPB) sul trattamento dei dati personali tra gli altri requisiti “tecnici” impongono l’affissione di cartelli visibili in orario notturno, di cartelli appositi per segnalare il collegamento con le forze di polizia, obblighi di verifiche preliminari, conservazione delle registrazioni per massimo 24). La normativa impone inoltre un modello semplificato di informativa.

Il singolo condomino, invece, non necessità di autorizzazione dell’assemblea per l’installazione di un impianto nella propria abitazione per finalità esclusivamente personali di controllo e sicurezza. In tali ipotesi, non si applica la normativa privacy.

Ad ogni modo, la comunicazione e raccolta di (video)dati non deve eccedere la sfera familiare del titolare, le immagini non possono essere comunicate a terzi o diffuse e il trattamento non può estendersi oltre gli ambiti di stretta pertinenza del titolare.
Proprio per tale motivo, l’obiettivo del sistema di videosorveglianza “privato” può riprendere esclusivamente uno spaziolimitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa anche senza registrazione di immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) o antistanti l’abitazione di altri condomini.

Ad ogni modo, non sussistono gli estremi del delitto di interferenze illecite nella vita privata di cui all’art. 615 bis c.p. qualora telecamere installate all’interno dell’abitazione di un condomino riprendano parti comuni o di luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone.

Profili giuspenalistici

La commissione di reati in condominio le registrazioni relative alle aree comuni può essere dimostrata con le registrazioni. Tali registrazioni non costituiscono intercettazioni, ma valgono comunque come elemento probatorio.
A tal fine, è consigliabile sporgere celermente la querela indicando che il condominio è datato di sistema di videosorveglianza chiedendo copia di acquisire copia di queste registrazioni; al contempo l’amministratore andrà invitato a non cancellare i video.

(vedi anche Richiesta copie registrazione di un impianto di videosorveglianza di terzi (anche dell’ente comunale) – Studio Legale F.O.V. – Fioretti Olivieri Vecchiotti (studiolegalefov.it) )

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