Illegittima capitalizzazione composta – trasparenza e obblighi informativi della Banca

/ / News

Alla tipologia di ammortamento prescelto (rata costante/cd alla “francese”) possono essere applicati almeno due tipi di regime finanziario, sicchè la Banca ha l’onere di indicare quali di essi intenda applicare.

La previsione contrattuale relativa al solo tasso di interesse in ragione d’anno (c.d. TAN) è un’indicazione parziale e di per sé insufficiente a determinare il monte interessi in quanto concorrono a determinare il tasso effettivo annuo (c.d. TAE) anche i tempi di riscossione degli interessi e il regime finanziario adottato.

Infatti, mentre in un regime di capitalizzazione semplice il TAN può rappresentare una corretta misura del costo del finanziamento, esso perde questa caratteristica in un regime di capitalizzazione composta (dal momento che la relazione tra tempo e interesse non è lineare); anzi, in tali circostanze il TAN fornisce una misura sottodimensionata del prezzo del costo dell’operazione.

Per essere chiari, la modalità di ammortamento alla francese (con la corresponsione di rate costanti in cui la quota parte degli interessi è progressivamente decrescente e quella della sorte capitale crescente) è suscettibile di determinare un significativo incremento del costo complessivo del denaro preso a prestito dal cliente, allorquando vengano ad essere corrisposti dapprima gli interessi (capitalizzati in modo “composto”) e poi il capitale, giacché la stessa, diversa da quella “semplice”, costituirebbe per il cliente un inevitabile (ulteriore) “prezzo” del denaro mutuato, incidendo sul suo costo complessivo”.

Quindi, la suddetta modalità debba essere indicata nei contratti bancari per iscritto in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, anche per la necessità di assicurare il rispetto della trasparenza delle condizioni contrattuali unilateralmente predisposte dall’Istituto di Credito.

Infatti, il tasso d’interesse e ogni altro prezzo o condizione praticati debbano essere indicati per iscritto, pena la loro nullità, un maggior costo del denaro preso a prestito, quale quello derivante dall’applicazione del regime di capitalizzazione composta, in luogo di quello semplice – quest’ultimo previsto nel nostro ordinamento dall’art. 821 c.c. quale regime ordinario di produzione degli interessi – deve necessariamente essere oggetto di pattuizione scritta”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *