La responsabilità dei preponenti per i fatti illeciti commessi dai loro preposti trova fondamento nell’esigenza che chi dispone dell’attività lavorativa altrui per i propri fini assuma le conseguenze dannose di tale attività – richiede la compresenza di tre condizioni, consistenti
a) nel rapporto di preposizione,
b) nel fatto illecito posto in essere dal preposto
c) nella connessione tra le incombenze di quest’ultimo e il danno subito dal terzo.
a) Il rapporto di preposizione trova la sua ipotesi tipica e principale nel lavoro subordinato ma ricorre, anche al di fuori di tale rapporto, in tutti i casi in cui un soggetto (preponente) dispone dell’attività di un altro soggetto (preposto) per i propri fini.
b) Il fatto posto in essere dal preposto deve essere illecito sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo; l’illecito del preposto può essere sia doloso che colposo, ma deve trattarsi di fatto che cagioni un danno a terzi,
c) La connessione tra le incombenze e il danno richiede un nesso di “occasionalità necessaria”: non è necessario che il fatto dannoso derivi dall’esercizio delle incombenze ma è sufficiente che tale esercizio esponga il terzo all’ingerenza dannosa del preposto.
Se si verificano questa evenienze il preponente risponde del danno cagionato al terzo anche se il preposto abbia abusato della sua posizione, andando oltre l’incarico ricevuto od espletato, contravvenendo alle istruzioni ricevute o alle modalità di svolgimento concordate, o abbia agito per finalità diverse da quelle per le quali le incombenze gli erano state affidate, perseguendo obiettivi egoistici di carattere illecito e persino delittuoso
Il rapporto di occasionalità necessaria sussiste nella misura in cui le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o comunque reso possibile la realizzazione del fatto lesivo, nel qual caso è irrilevante che il preposto abbia superato i limiti delle mansioni affidategli, od abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali, a condizione che la sua condotta abbia costituito il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni.
In conclusione il proprietario risponde dei danni, ferma rimanendo la possibilità di avere poi rimborsate dall’addetto alla sicurezza (ovvero dall’agenzia) le somme corrisposte.



