Guida in stato di ebbrezza o di alterazione per assunzione di stupefacenti: quando è legittimo il rifiuto di sottoporsi all’accertamento presso strutture ospedaliere

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Nei casi in cui sulla base di “accertamenti preliminari” gli Agenti ritengano che il conducente presenti “alito vinoso, difficoltà di espressione e di equilibrio”  ma non dispongano di appositi strumenti di rilevazione chiedono il consenso a scortarlo presso  una struttura sanitaria per essere sottoposto ad accertamenti.

L’art. 186, comma 5, C.d.S. prevede la possibilità di procedere all’accertamento del tasso alcolemico da parte delle strutture sanitarie espressamente indicate esclusivamente “per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche”.

La possibilità di procedere, su richiesta degli appartenenti alle Forze dell’ordine, ad accertamento del tasso alcolemico in contesto sanitario è subordinata alla ricorrenza di due condizioni congiunte: che si tratti di soggetti coinvolti in incidenti stradale e che siano bisognevoli di cure mediche.

In questa ipotesi il rifiuto è giustificato senza incorrere nella responsabilità per i reati di cui agli artt. 186 co. 7 e 187 co. 8 D.Lgs. n. 285/92 per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamento relativo allo stato di ebbrezza alcoolica e all’uso di sostanze stupefacenti.

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