Nuova svolta della Cassazione sulla responsabilità medica: pieno risarcimento per la perdita del neonato
La Corte di Cassazione (ordinanza n. 26826/2025) pone un punto fermo sul diritto al risarcimento dei familiari in caso di decesso del neonato dovuto a colpa medica. Con questa decisione, viene superata la precedente interpretazione che riduceva il danno come “potenziale”, ossia meno rilevante per il breve rapporto instaurato. Ora la perdita perinatale viene riconosciuta come vero danno da perdita del rapporto parentale, risarcibile nella doppia dimensione di sofferenza morale e impatto sulla vita familiare.
Cosa cambia concretamente:
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Il legame genitoriale, per la Cassazione, nasce già durante la gestazione. Il decesso del neonato o del concepito per negligenza sanitaria è risarcibile pienamente: non si possono dimezzare gli importi per la brevità del rapporto.
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Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere calcolato secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, senza riduzioni arbitrarie.
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Viene garantita e rafforzata la tutela dei familiari, parificando il dolore per la perdita del figlio appena nato con quello per la perdita di un congiunto legato da una relazione più duratura.
Principi di rilievo confermati:
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Il rapporto parentale esiste e merita tutela sin dalla gravidanza, con fondamento negli artt. 2 e 31 della Costituzione e nell’art. 8 CEDU.
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La sofferenza e il danno dinamico-relazionale dei genitori e dei congiunti sono risarcibili senza svalutazioni.
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Si evita il rischio di valutazioni disuniformi, rafforzando il diritto all’equità nel risarcimento.
Questa pronuncia rappresenta un passo importante per quanti si trovano ad affrontare un dolore estremo a causa di errori medici durante o subito dopo il parto, riaffermando la dignità del rapporto familiare anche nei casi più delicati.


