Un avvocato di altro studio ha chiesto la nostra collaborazione per difendersi dall’impugnazione avanzata dalla struttura ospedaliera:
ottenuta una sentenza favorevole – seppur limitamente alla perdita di chance di sopravvivenza e conseguente riduzione del risarcimento in misura del 70% – la struttura ha impugnato la sentenza contestando – in sostanza – le valutazioni peritali sul nesso causale e la valutazione delle prospettive di vita.
Studiato l’incarto processuale, oltre a difenderci dall’impugnazione principale, abbiamo ritenuto di dovere avanzare appello incidentale per resposabilità da deficit organizzativo – profilo questo non vagliato dal Giudice di prime cure -.
Infatti, il medico, di fronte ad una situazione di urgenza, che non può essere adeguatamente affrontata con i mezzi di cui dispone la struttura ospedaliera in cui si trova ad operare, ha l’obbligo di disporre tempestivamente il trasferimento del paziente presso altra struttura, in adempimento del generale dovere di diligenza.
È infatti pur sempre configurabile una responsabilità autonoma e diretta della struttura ospedaliera ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile ad una inadempienza alle obbligazioni ad essa facenti carico, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze .
Una responsabilità dell’ospedale può configurarsi anche nella insufficienza delle apparecchiature a disposizione per affrontare la prevedibile emergenza, ovvero nel ritardo nel trasferimento del paziente in un centro ospedaliero attrezzato.
Nel caso concreto, piuttosto che attivavarsi disponendo il trasferimento presso l’ospedale “adeguatamente attrezzato” i medici e la struttura, senza alcuna informazione ai familiari, invece, hanno scelto per la paziente, optando per il percorso medico più rischioso – tra l’altro male eseguito (circostanza per la quale è stato riconosciuto solo il danno da perdita di chance) – concorrendo a cagionarne la morte – o meglio, a compromettere le aspettative di vita -.
Se vi fosse stato tempestivo trasferimento, non vi sarebbe stato alcun aumento del rischio – rischio causato dall’impropria ed eccessiva somministrazione dei farmaci – e si sarebbe anche evitato l’esito letale.
L’accoglimento di questa nostra domanda comporterà il riconoscimento del danno nella sua misura integrale. Attenderemo gli esiti del giudizio.