Il Fondo di Garanzia per il TFR è un istituto di tutela dei lavoratori che agisce in caso di insolvenza da parte del datore di lavoro sostituendosi ad esso per il pagamento del TFR e della retribuzione relativa agli ultimi tre mesi di rapporto di lavoro. I crediti retributivi devono essere accertati al lordo delle ritenute fiscali
Soggetti tutelati
Sono tutelati dal Fondo tutti i lavoratori dipendenti da un datore di lavoro tenuto al versamento all’INPS della contribuzione a finanziamento del fondo stesso.
Inoltre, l’intervento del Fondo può essere richiesto dagli “aventi diritto” del lavoratore: eredi, finanziarie alle quali il lavoratore ha ceduto il proprio TFR a garanzia di un prestito ovvero altri soggetti che abbiano acquisito a titolo derivativo il diritto al pagamento del TFR.
(dal 1° luglio 2022, a seguito del passaggio all’INPS della funzione previdenziale svolta dall’INPGI, il Fondo di garanzia eroga le prestazioni anche ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato)
Sono esclusi dall’intervento del Fondo di garanzia:
• i lavoratori autonomi,
• i parasubordinati,
• i lavoratori dipendenti dello Stato, degli Enti pubblici non economici, delle Regioni, Province e Comuni; i lavoratori iscritti al Fondo Esattoriali,
• i lavoratori iscritti al Fondo Dazieri, i soci delle cooperative della piccola pesca, gli operai agricoli a tempo determinato, gli impiegati e dirigenti dipendenti da
aziende agricole, i calciatori e gli allenatori professionisti.
Presupposti
Per accedere al Fondo di garanzia è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro subordinato da parte del lavoratore, l’esistenza del credito per TFR o per crediti retributivi rimasti insoluti, lo stato di insolvenza del datore di lavoro dimostrato mediante l’apertura di una procedura concorsuale ovvero, in caso di inapplicabilità delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi, mediante l’esperimento dell’esecuzione forzata da parte del lavoratore.
La dimostrazione dell’insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro si intende soddisfatta:
• se il datore di lavoro è un imprenditore individuale, qualora il lavoratore esibisca il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso i locali dell’azienda
e presso il luogo di residenza del datore di lavoro;
• se il datore di lavoro è una società di persone, qualora il lavoratore esibisca il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso i locali dell’azienda
e presso la residenza di tutti coloro che rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali;
• se il datore di lavoro è una società di capitali, qualora il lavoratore esibisca il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso la sede della società
(legale ed operativa se diverse).
Il lavoratore, inoltre, deve dimostrare l’impossibilità o l’inutilità del pignoramento immobiliare con riferimento ai luoghi di nascita e di residenza del datore di lavoro
Domanda
L’istanza di intervento del fondo deve essere inviata telematicamente all’INPS allegando la specifica documentazione necessaria in relazione dall’ambito in cui si richiede l’intervento (Fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, concordato preventivo, esecuzione individuale, eredità giacente, apertura di una procedura di liquidazione del patrimonio, liquidazione controllata del sovraindebitato).
L’INPS è tenuto a liquidare le prestazioni a carico del Fondo di garanzia nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda completa della
documentazione.
La domanda, invece, deve essere presentata, per il TFR entro il termine di prescrizione decennale, per i crediti di lavoro entro un anno.
La cessazione del rapporto di lavoro subordinato
La garanzia del Fondo opera indipendentemente dalla causa che ha determinato la
cessazione del rapporto:
• dimissioni,
• licenziamento,
• accordo di risoluzione o scadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato.
L’apertura di una procedura concorsuale
Le procedure concorsuali che danno titolo all’intervento del Fondo di garanzia sono:
• il fallimento/la liquidazione giudiziale;
• il concordato preventivo;
• la liquidazione coatta amministrativa (art. 2, L. n. 297/1982);
• l’amministrazione straordinaria (art. 102, D.Lgs. n. 270/1999).