In forza del contratto/iscrizione (contratto atipico di spedalità) la struttura si impegna alla cura sanitaria e alla salvaguardia della persona, non incidendo, l’eventuale stato d’incapacità d’intendere e volere, sulla sussistenza di tali obblighi, bensì solo sulle relative modalità.
Le eventuali clausole difformi del regolamento della Casa di riposo non possono escludere obblighi nascenti dalla conoscenza dello stato fisico dell’assistita.
La prevedibilità di condotte “anomale” dell’anziano è proporzionale alla gravità delle sue condizioni.
Dunque, con recente sentenza della Cassazione è stato precisato che:
si è trattato di responsabilità della struttura per fatto proprio, derivante infatti dal perfezionato contratto atipico di spedalità, che doveva ritenersi includere gli obblighi di vigilanza, non ostandovi le inefficaci previsioni regolamentari interne né le dichiarazioni della figlia all’ingresso della madre, indicata come parzialmente autosufficiente e non pericolosa per gli altri, nella casa di riposo, posta la necessaria conoscenza da ritenere emersa in fatto e consolidatasi nel corso della non breve permanenza, dell’assistita, senza che fossero intervenute, all’esito, richieste di modifica del rapporto contrattuale da parte dei gestori del gerocomio; tale responsabilità è stata correttamente ritenuta nei visti termini, dovendo qualificarsi, in iure, la condotta della persona dipendente a mezzo della quale l’ente agisce, ai sensi dell’art. 1228, cod. civ.



