Delibera assembleare e proprietà privata: cosa non può decidere il condominio

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La deliberazione dell’assemblea dei condòmini è nulla in caso di impossibilità dell’oggetto, in senso materiale o in senso giuridico, da intendersi riferito al contenuto (cosiddetto decisum) della deliberazione”.

L’impossibilità giuridica dell’oggetto, in particolare, va valutata in relazione alle “attribuzioni” proprie dell’assemblea: l’assemblea, quale organo deliberativo della collettività condominiale, può occuparsi solo della gestione dei beni e dei servizi comuni.

L’assemblea non può “occuparsi dei beni appartenenti in proprietà esclusiva ai singoli condòmini o a terzi e qualsiasi decisione che non attenga alle parti comuni dell’edificio non può essere adottata seguendo il metodo decisionale dell’assemblea, che è il metodo della maggioranza, ma esige il ricorso al metodo contrattuale, fondato sul consenso dei singoli proprietari esclusivi”.

La delibera che abbia per oggetto beni dei singoli proprietari è nulla.

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