Diritto di cronaca: limiti, deontologia e social

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Il diritto di cronaca, previsto dall’art. 21 della Costituzione, offre la libertà di raccontare i fatti anche se potenzialmente lesivi per qualcuno, a condizione che si rispettino tre limiti:
  • Pertinenza: le notizie devono trattare temi di interesse pubblico, rilevanti per la collettività e deve esserci un valore sociale concreto;
  • Continenza: il linguaggio usato deve rimanere sobrio e rispettoso, evitando eccessi che possano trasformare il racconto in aggressione;
  • Verità oggettiva: i fatti narrati devono rispondere a verità, pur tollerando imprecisioni minori che non compromettano il significato complessivo.-

L’obbligo alla verità per il giornalista è primario: Il cronista ha il dovere morale e giuridico di fornire informazioni verificate e autentiche, pena, ancora prima di ripercussioni giudiziarie, la perdita della fiducia pubblica.

Nel contesto giuridico italiano, la questione è regolamentata anche dal Testo Unico dei Doveri del Giornalista; tale documento elenca principi fondamentali che ogni giornalista deve rispettare, tra cui:

  • Dovere di verità (art. 2): il giornalista è chiamato a “rispettare sostanzialmente e formalmente la verità dei fatti“, un principio che non consente il sacrificio della verità per fini di sensazionalismo o per esasperare l’attenzione pubblica. La veridicità delle informazioni deve sempre essere verificata e, come sottolinea il Tribunale, nel caso di specie le notizie diffuse, pur pungenti e colorite, sono risultate veritiere o verosimili.
  • Dovere di rettifica (art. 8): il giornalista ha l’obbligo di rettificare eventuali errori, o di consentire la replica del soggetto interessato, qualora la notizia fosse inadeguata o lesiva. Anche in casi controversi come quello in oggetto, l’etica professionale impone ai giornalisti di valutare attentamente le modalità di divulgazione delle informazioni, considerando la possibilità di dare spazio alla versione della persona coinvolta.
  • Tutela della dignità personale (art. 6): il giornalista deve rispettare la dignità e l’integrità della persona, tutelando la sfera privata, anche in presenza di un interesse pubblico. In questo caso, il Tribunale ha osservato che i giornalisti hanno riportato informazioni sensibili, tuttavia senza oltrepassare i limiti della continenza espositiva.
Rispetto della privacy (art. 7): il giornalista deve mantenere riservati dati sensibili, evitando di esporre informazioni sulla vita privata che non siano strettamente necessarie alla comprensione della notizia, deve dunque discernere tra ciò che è d’interesse pubblico e ciò che è meramente pruriginoso o lesivo. 

Sui social network esiste il diritto di cronaca?

La scriminante del diritto di cronaca non è un’esclusiva per giornalisti professionisti. Anzi, non è neppure una prerogativa dei soli iscritti all’albo (quindi anche ai pubblicisti), perché il diritto di informare, o quantomeno di far circolare informazioni, nella società liquida dei social network spetta a tutti -sempre nei limiti indicati-.

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