Semplifichiamo la questione giuridica: chi chiede il risarcimento ha l’onere di provare il collegamento tra la “cosa” e il danno subito.
Se la situazione di rischio è visibile e si può evitare usando le normali cautele, allora la distrazione di chi cade può essere considerata una “casualità” che spezza questo collegamento e libera l’ente pubblico da responsabilità.
Nei luoghi pubblici, soprattutto se ben conosciuti o storici, il rischio non evidente e facilmente evitabile esclude la responsabilità dell’ente.



