Il condominio si costituisce in via automatica, senza bisogno che ci sia una delibera dell’assemblea.
Per condominio minimo s’intende un edificio caratterizzato dalla presenza di almeno due proprietari (spesso privo di regolamento condominiale, amministratore e di tabelle millesimali); nonostante ciò ad esso si applicano le stesse regole del condominio ordinario ma con alcune specificità, derivanti dalla difficoltà di applicare il criterio maggioritario per le decisioni assembleari.
Nel caso del condominio minimo, le decisioni dell’assemblea devono essere prese all’unanimità. In assenza di unanimità sarà possibile rivolgersi all’autorità giudiziaria.
Vale a dire che ai fini della formazione della volontà assembleare, rilevano i quorum solo “le teste” (cioè il numero dei partecipanti, due, con conseguente impossibilità di individuare una maggioranza) e non “il peso delle quote” (cioè i millesimi).
Se così non fosse, il condomino titolare di una quota inferiore sarebbe sempre esautorato dalla gestione della cosa comune.



