Le Banche possono procedere ad esecuzione sulla sola base dell’atto pubblico notarile -vale a dire senza dovere ottenere una sentenza di condanna-.
Non tutti gli atti notarili sono idonei a costituire un titolo esecutivo e, pertanto, è possibile opporsi al precetto evitando il pignoramento dell’immobile.
Per la validità del contratto di mutuo, la consegna materiale del denaro non è più l’unico elemento costitutivo del contratto.
Secondo la Corte, la disponibilità giuridica della somma mutuata è altrettanto importante e sufficiente per la sussistenza di un valido contratto di mutuo.
In altre parole, il mutuante deve creare un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario o le parti devono inserire specifiche pattuizioni nel contratto di mutuo per garantire l’acquisizione della disponibilità giuridica della somma mutuata.
Ciò riflette il crescente trend verso la dematerializzazione dei valori materiali, in cui l’acquisizione della disponibilità giuridica del denaro diventa sempre più importante rispetto alla consegna fisica del denaro stesso.
In tema di contestata efficacia esecutiva di un mutuo notarile, il Giudice non deve limitarsi a verificare se sia stato concluso un contratto, ma deve valutare anche tutte le ulteriori pattuizioni contenute nel complessivo accordo stipulato dalle parti mediante l’atto pubblico costituente il preteso titolo esecutivo, comprese quelle che regolano i rapporti tra le parti successivamente al perfezionamento del mutuo; a tal fine il Giudice deve, in primo luogo, accertare chi era il soggetto che, in base a tutte le pattuizioni negoziali contenute nell’atto pubblico, avesse la effettiva “disponibilità” in concreto di quella somma e nel cui patrimonio, quindi, tale somma si trovava al momento della conclusione di quell’atto pubblico.
Laddove nel contratto sia pattuito che la somma mutuata, dopo essere entrata nel patrimonio della mutuataria, venga immediatamente ed integralmente (ri)trasferita alla mutuante mediante il suo deposito (irregolare) e torna, dal punto di vista giuridico, nel patrimonio di quest’ultima, ne discende che la sussistenza di una obbligazione attuale di restituirla alla banca è subordinata al preventivo svincolo del deposito in suo favore (e ciò, quindi, non semplicemente valutando se si è perfezionato il contratto di mutuo, ma in base al più ampio e complesso rapporto negoziale emergente dall’atto pubblico stipulato dalle parti).
Fino al momento dello “svincolo” della somma depositata di questa può disporre esclusivamente la banca, non emergendo la circostanza di fatto dell’avvenuto svincolo direttamente dall’atto pubblico – richiedendo, all’inverso, la prova di tale circostanza un accertamento di un fatto ulteriore, non consacrato in detto atto –.