I contribuenti possono chiedere ad Agenzia delle entrate-Riscossione di rateizzare le somme da versare in base all’ammontare del debito e alle condizioni economiche dichiarate.
Sono escluse dall’ambito applicativo della rateizzazione, le somme affidate per la riscossione dagli Enti creditori ad Agenzia delle entrate-Riscossione:
a. se già oggetto di una precedente rateizzazione decaduta per mancato pagamento del numero di rate, tempo per tempo previsto
b. se riferite ai cosiddetti “debiti non dilazionabili”, cioè debiti che, per propria caratteristica o per ragioni di specialità della normativa di riferimento, non sono rateizzabili: per esempio, le violazioni di specifiche norme doganali oppure il recupero degli aiuti di stato
c. se affidate da quegli Enti che hanno deciso di non delegare ad AdeR il potere di rateizzare i loro crediti
d. oggetto della c.d. “Rottamazione ter” o della misura agevolativa del “Saldo e stralcio”, per le quali si è determinata l’inefficacia della misura stessa per il mancato/insufficiente/tardivo pagamento di una delle rate in scadenza a partire dall’anno 2020.
Presupposti
- la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica che gli impedisce di far fronte in un’unica soluzione al pagamento del debito; tale condizione consente l’accesso alla rateizzazione fino a un numero massimo di 72 rate (6 anni);
- la comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica indipendentemente dalla propria responsabilità nel caso in cui, pur sussistendo i requisiti di “temporaneità”, il contribuente può sostenere l’onere finanziario del pagamento rateizzato solo se le rate sono superiori a 72; la sussistenza di tale condizione consente l’accesso alla rateizzazione fino a un numero massimo di 120 rate (10 anni);
- il comprovato peggioramento del suo stato di temporanea difficoltà economica, nel caso in cui per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere possibile la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso
RATEIZZAZIONE ORDINARIA A 72 RATE
Il contribuente che si trova in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà può richiedere e ottenere una rateizzazione ordinaria fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni). Le rate del piano possono essere di importo costante o, su richiesta del contribuente, di importo crescente di anno in anno. La rata minima è pari a 50 euro.
Rateizzazione ordinaria per importi fino a 120 mila euro
Se il contribuente intende richiedere una rateizzazione per debiti di importo fino 120 mila euro, deve dichiarare di trovarsi nelle condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà economica. Non è necessario che presenti alcuna documentazione a supporto.
Rateizzazione ordinaria per importi superiori a 120 mila euro
Nel caso in cui i debiti ricompresi in ciascuna richiesta di rateizzazione, siano di importo superiore a 120 mila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e determinare anche il numero di rate concedibili (fino a un massimo di 72), i contribuenti persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata, devono allegare alla domanda la certificazione relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare. Se il contribuente che chiede una dilazione è, invece, una persona giuridica o una ditta individuale in contabilità ordinaria, insieme all’istanza deve presentare la documentazione contabile necessaria a verificare:
• la sussistenza della condizione di temporanea difficoltà economica determinata dal valore dell’indice di liquidità, ricavato dalla situazione economico/patrimoniale dell’azienda, che deve essere inferiore a 1;
• il numero di rate concedibili (fino a un massimo di 72) in relazione al valore dell’Indice Alfa calcolato come rapporto tra l’importo del debito complessivo in rateizzazione e il valore della produzione (es. per le società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici) oppure il totale dei ricavi e dei proventi (es. per le società di persone, ditte individuali, associazioni ecc.) moltiplicato per 100.
RATEIZZAZIONE STRAORDINARIA A 120 RATE
I contribuenti che, oltre a una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, abbiano anche una comprovata e grave situazione legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità e che quindi non sono in condizione di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, possono richiedere una rateizzazione straordinaria fino a 120 rate (10 anni). I requisiti per la grave e comprovata situazione di difficoltà sono stabiliti dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013 Documentazione Economica e Finanziaria – Dettaglio Articolo (finanze.it) che fissa anche il numero massimo di rate concedibili in base alla situazione economica. In questo caso, come previsto dal decreto citato, le rate possono essere esclusivamente di importo costante.
PROROGA DEL PIANO DI RATEIZZAZIONE
Se un contribuente dimostra il peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà economica intervenuto dopo la concessione della prima rateizzazione, Agenzia delle entrate-Riscossione può concedere la rateizzazione in proroga. La proroga è richiedibile una sola volta, e a condizione che non sia intervenuta la decadenza del piano per il quale si chiede la proroga. La proroga può essere:
• ordinaria fino a un massimo di ulteriori 72 rate;
• straordinaria fino a un massimo di 120 rate nel caso in cui oltre al peggioramento della situazione di difficoltà economica sussiste anche la condizione di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.
Riammissione
Solo se ricorrono determinate condizioni, è possibile richiedere la rateizzazione di debiti ricompresi in una precedente rateizzazione già decaduta per mancato pagamento del numero di rate, tempo per tempo previsto dalla legge (c.d. riammissione). In particolare, tale possibilità è consentita solo se la richiesta di rateizzazione decaduta nella quale erano ricompresi i debiti che si intendono nuovamente dilazionare era stata presentata prima del 16 luglio 2022 e venga, preliminarmente, versata una somma corrispondente all’importo delle rate della precedente rateizzazione scadute e non pagate alla data di presentazione della nuova richiesta. Il nuovo piano di rateizzazione potrà essere concesso per un numero massimo di rate non superiore a quello residuo, alla data della nuova istanza, del piano per il quale si richiede la riammissione. Non sono invece più rateizzabili i debiti decaduti da richieste di rateizzazioni che sono state presentate a decorrere dal 16 luglio 2022.
Gli effetti della rateizzazione
La presentazione della domanda di rateizzazione determina una serie di effetti sul debito oggetto della richiesta.
In particolare:
• Agenzia delle entrate-Riscossione non può avviare nuove procedure cautelari (per esempio, fermi su auto o moto, ipoteche sugli immobili) o esecutive (per esempio, pignoramenti), con alcune eccezioni, quali: ✓ pignoramenti di crediti oggetto di segnalazioni di inadempienza ex art. 48-bis DPR n. 602/1973: in tal caso, l’eventuale rateizzazione viene concessa solo al netto delle somme per le quali è stata effettuata la segnalazione; ✓ intervento di Agenzia delle entrate-Riscossione in una procedura immobiliare promossa da altri soggetti; ✓ eventuali procedure cautelari oggetto di precedente accordo con il contribuente;
• le azioni cautelari già iscritte/trascritte vengono mantenute;
• le azioni esecutive in corso proseguono;
• le azioni di tipo conservativo come le azioni revocatorie (che rendono inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal debitore) proseguono o possono essere avviate, per permettere ad Agenzia delle entrate-Riscossione la conservazione delle garanzie sul patrimonio del debitore;
• tutti gli interventi in procedure immobiliari promosse da terzi (per esempio, la vendita all’asta di un immobile promossa da altri soggetti) restano efficaci.
Gli effetti dopo il pagamento della prima rata
Il pagamento della prima rata del piano di ammortamento determina una serie di effetti sul debito compreso nelle cartelle oggetto della rateizzazione e sulle eventuali procedure collegate.
In particolare:
• AdeR sospende l’eventuale fermo amministrativo disposto in precedenza sul bene mobile registrato, per esempio l’automobile, a condizione che tutti i debiti oggetto del fermo siano stati ricompresi nell’istanza di dilazione. Con la sospensione del fermo amministrativo il contribuente può quindi circolare con il veicolo interessato, ma non può rottamarlo né venderlo. Il fermo viene cancellato da Agenzia delle entrate-Riscossione in seguito al pagamento dell’intero importo del debito in dilazione legato al fermo. Sospensione e cancellazione vengono trasmesse online da AdeR al Pubblico registro automobilistico (PRA);
• sono da considerarsi estinte le procedure esecutive (pignoramenti) in corso, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non si stata presentata istanza di assegnazione, oppure il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Il pagamento della prima rata non determina, invece, alcun effetto sulle procedure già avviate di tipo conservativo (per esempio, le azioni revocatorie) o agli interventi già effettuati su procedure immobiliari promosse da soggetti terzi. Inoltre, con riguardo alle citate procedure Agenzia delle entrate-Riscossione può, anche dopo il pagamento della prima rata, avviare nuove azioni revocatorie oppure nel caso di procedure immobiliari promosse da terzi, può effettuare nuovi interventi. Infine, il contribuente, a seguito del pagamento delle rate e, conseguentemente, dell’abbattimento dell’importo del debito, può chiedere, con spese a proprio carico, e al ricorrere di determinate condizioni, la riduzione (diminuzione della somma garantita da ipoteca) o restrizione (liberazione parziale di uno o più degli immobili ipotecati) dell’eventuale ipoteca iscritta ai sensi dell’ex art. 77 DPR n. 602/1973 in data antecedente alla presentazione dell’istanza.