Richiesta di documentazione bancaria condominiale da parte del singolo condomino in caso di inerzia da parte dell’amministratore

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L’art. 1129, comma 7, cod. civ. prevede un obbligo generale dell’amministratore a far transitare tutte le somme relative al Condominio su apposito conto corrente dedicato e che il singolo condomino ha il diritto di prendervi visione.

La norma deve essere letta in combinato disposto con l’art. 119, comma 4, TUB in ragione del quale il condomino ha il diritto di rivolgersi direttamente all’istituto bancario per l’accesso alla documentazione in argomento in caso di diniego da parte dell’amministratore come stabilito dalla consolidata giurisprudenza dell’ABF.

Il conto corrente condominiale, essendo previsto a tutela dei singoli condomini, deve poter essere visionabile dagli stessi, altrimenti verrebbe meno la trasparenza della gestione condominiale. In linea generale il singolo condomino, non avendo la “firma” ad operare sul conto, autorizzazione che spetta all’amministratore, non può rivolgersi direttamente alla banca, ma deve passare attraverso l’amministratore il quale, nella qualità di custode della documentazione condominiale, è tenuto a rilasciarne copia.

L’amministratore è comune mandatario di tutti i condomini e, in tale veste, è tenuto ad un obbligo di totale trasparenza nei confronti di tutti i condomini, tenuto conto anche del fatto che il diritto dei condomini di ottenere, su loro richiesta, la rendicontazione periodica del conto corrente è espressamente prevista dal legislatore.

A tale proposito l’articolo 1129 c.c., comma 7 è chiarissimo: l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.

Nè la preventiva richiesta all’amministratore condominiale non può costituire un onere invalicabile e non può essere di impedimento all’esercizio del diritto a ottenere direttamente dall’intermediario la documentazione bancaria condominiale.

Pertanto, in applicazione del combinato disposto degli artt. 1129 cod. civ. e 119 TUB, è riconosciuto all’ex-condomino di ottenere direttamente dalla banca la documentazione condominiale in relazione al periodo in cui egli ha rivestito la qualifica di condomino.

 

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