Non preoccupatevi… c’è la sospensione feriale dal 1 al 31 Agosto (ma non sempre)

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Anzitutto, la sospensione non opera nel campo del diritto sostanziale.

Non è dunque sospeso il termine per l’invio della contestazione al venditore dei vizi di un bene acquistato (entro 8 giorni), oppure per la denuncia delle difformità o dei vizi di un immobile eseguito in esecuzione di un contratto di appalto (entro 60 giorni, termine che diventa di un anno se riguarda crolli o difetti strutturali dell’edificio).

Sospensione feriale: quando si applica.

Le materia

  • rapporti di pubblico impiego di competenza del giudice amministrativo;
  • materia elettorale;
  • separazione e divorzio tra i coniugi e laresponsabilità genitoriale (è stato infatti chiarito che “La sospensione feriale dei termini si applica alle cause in materia di separazione, divorzio ed esercizio della responsabilità genitoriale, poiché non rientrano nella materia degli “alimenti“, vedi ex multis Tribunale Udine, Sez. I, Decreto, 27/07/2023);
  • procedimenti aventi ad oggetto il mantenimento del coniuge economicamente più debole e dei minori;
  • cause per l’aggiornamento dell’assegno alimentare tra coniugi separati, salvo il caso in cui venga riconosciuta l’urgenza della controversia;
  • opposizione a ingiunzione per sanzioni amministrative L. 689/81 (esclusivamente quelle davanti alla Autorità Giudiziaria);
  • merito, a cognizione ordinaria, successivo alle procedura di urgenza;
  • riassunzione del giudizio innanzi al giudice dichiarato competente;
  • regolamento di competenza e di giurisdizione;
  • impugnazione per nullità, revocazione e opposizione di terzo su lodi arbitrali;
  • innanzi il Tribunale delle acque pubbliche e alla Corte dei conti;
  • opposizione alla stima di indennità di esproprio;
  • impugnativa di delibere condominiali;
  • locazione e il recesso del locatore per necessità, fatta eccezione per le fase sommarie delle cause di sfratto e convalida;
  • notifica del decreto ingiuntivo (così come il termine per proporre opposizione).

Sospensione feriale: quando non si applica

  • opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi;
  • giudizi cautelari civili (sequestri, danni temuti per crolli, denuncia di nuova opera, diritto d’autore…);
  • controversie in materia di lavoro;
  • controversie su previdenza e relative impugnative di sanzioni ai datori di lavoro;
  • ricorso straordinario al Capo dello Stato;
  • cause per alimenti;
  • procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione;
  • procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
  • dichiarazione e revoca di fallimenti, impugnazioni sia da parte del fallito che da parte dei creditori;
  • cause in materia di omologazione del concordato preventivo;
  • impugnazione della sentenza che, rigettando la domanda di omologa, dichiara il fallimento;
  • cause di sfratto e convalida di licenza per finita locazione, per la fase di tipo sommario;
  • controversie relative ai rapporti agrari, soggette al rito del lavoro;
  • opposizione all’esecuzione e l’opposizione agli atti esecutivi;
  • termine di efficacia del precetto;
  • opposizioni a decreto di ammortamento di assegni bancari;
  • procedimento disciplinare, non giurisdizionale, nel pubblico impiego;
  • procedimento innanzi le Autorità garanti e indipendenti;
  • termini per la notifica ai responsabili delle violazioni al Codice stradale;
  • termine per l’impugnativa al Prefetto di violazioni al codice della strada.

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