Atti persecutori – STALKING – la differenza tra l’ammonimento del Questore e il procedimento penale

/ / News

Il D.L. n. 11 del 2009, convertito dalla L. n. 38 del 2009, ha inserito nel codice penale l’art. 612-bis, rubricato “Atti persecutori”, che punisce con pena detentiva chi “con condotte reiterate minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.-

Si tratta di un delitto punibile a querela della persona offesa, salvo i casi previsti dalla legge.

In relazione a tale fattispecie di reato lo stesso D.L. n. 11/2009, all’art 8, ha altresì previsto il potere di ammonimento del Questore, che, su richiesta della persona offesa, prima di proporre querela, può ammonire l’autore della condotta.

L’istituto dell’ammonimento è una misura di prevenzione con finalità dissuasive, finalizzata a scoraggiare ogni forma di persecuzione, pertanto ai fini della richiesta, non occorre che si sia raggiunta la prova della commissione del reato, bensì è sufficiente il riferimento ad elementi dai quali sia possibile desumere, con un sufficiente grado di attendibilità, un comportamento persecutorio che ha ingenerato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura.

Viceversa, il procedimento penale per il reato di cui all’art. 612-bis c.p. – presuppone l’acquisizione di prove tali da poter resistere in un giudizio penale.-

Occorre precisare quando il fatto è commesso da soggetto, già ammonito, si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale e la pena è aumentata.

In definitiva,  l’istituto dell’ammonimento rappresenta una misura preventiva, con finalità dissuasive – senza anticipare in qualche modo la soglia di punibilità – a differenza del procedimento penale vero e proprio che mira alla sanzione del responsabile del reiterato comportamento.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *