Responsabilità medica per emotrasfusioni e danno lungolatente

/ / News

Un uomo contrae l’epatite B e C in seguito ad una trasfusione di sangue infetto durante un intervento chirurgico nel 1979. Scopre la sua patologia solo nel 1999, quando la sua vita viene sconvolta dalle conseguenze della malattia, dalle continue visite mediche e dall’assenza di prospettive di guarigione.

Il diritto al risarcimento per danni “lungolatenti” – cioè quelli che emergono molto tempo dopo l’evento lesivo – nasce solo quando i sintomi si manifestano, e non al momento dell’evento stesso: finché l’agente patogeno innescato dal fatto illecito non si manifesta, non si realizza alcun danno risarcibile.

Le voci di danno risarcibili

Il danno biologico in questa particolare ipotesi, non va inteso come la semplice lesione all’integrità psicofisica in sè e per sè, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona.

Vale a dire che sino a che l’agente patogeno innescato dal fatto illecito non si sia manifestato, non si realizza alcun danno risarcibile.

Oltre al danno biologico per l’invalidità accertata, possono essere richiesti i danni esistenziali, relazionali e morali, legati alle significative limitazioni della vita quotidiana e delle relazioni interpersonali provocate dalla malattia.
In particolare, il danno morale è un elemento centrale del risarcimento in quanto si identifica nella sofferenza interiore derivante dalla consapevolezza di aver contratto una malattia grave e invalidante come l’epatite, con tutte le conseguenze psicologiche e relazionali che comporta.

Il danno morale può essere risarcito anche in assenza di sintomi, ma solo se è dimostrata la sofferenza derivante dalla consapevolezza della malattia e lo stravolgimento delle abitudini.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *