I VIDEO E LE FOTO PUBBLICATI SENZA CONSENSO DELL’ALTRO GENITORE o del FIGLIO

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I genitori, se d’accordo tra loro, possono pubblicare le foto/video dei figli senza necessitare del loro consenso sino a che i figli non abbiano compiuto gli anni 14.

Prima dei 14 anni il trattamento dei dati personali del minore è lecito a condizione che il consenso sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale; i genitori del minore anche in caso di dissenso del figlio, possono lecitamente pubblicare le sue.

Qualora, uno dei due genitori non sia d’accordo, nessun immagine dei minori potrà essere pubblicata, neppure se di schiena se comunque per il contesto e le persone ritratte è chiaramente identificabile il minore.

Il dissenso di uno dei due genitori

Il dissenso deve essere esplicitato e per superarlo il genitore che ritiene nell’interesse del figlio minore la pubblicazione di tali foto/video, dovrà fare ricorso al Giudice. L’art. 145 c.c., prevede infatti l’intervento del Giudice in caso di disaccordo tra i genitori e il diritto dei figli di essere ascoltati in ogni caso che li riguarda qualora abbiano compiuto dodici anni, o anche al di sotto di tale età, ove siano capaci di discernimento. La decisione del Giudice, in ogni ipotesi, sarà presa tenuto preliminarmente conto dell’interesse del minore sicchè il dissenso dovrà essere giuridicamente motivato in concreto.

Violazione del dissenso

Occorre ricorrere al Giudice per chiedere un immediato ordine di inibitoria e di cancellazione dei contenuti dalla rete, a seconda delle circostanze, con un provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., ovvero – in caso di genitori separati/divorziati – con un ricorso ex art. 473bis 39 c.p.c., che si inserisce nell’ambito delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale e delle modalità dell’affidamento.

Il Giudice potrebbe anche ricorrere all’art.614-bis c.p.c., condannando il genitore inadempiente al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione messa in atto.

Ad ogni modo è consigliabile chiedere al gestore del servizio web/social l’eliminazione delle foto in quesitone.

Il rifiuto del minore ultraquattordicenne

In un caso in cui un sedicenne lamentava al Giudice che la condotta della madre –massiccio utilizzo dei social network per diffondere immagini e dettagli sulla vicenda del figlio-era lesiva della propria immagine e reputazione pregiudicandone i rapporti attuali e futuri con i propri coetanei e in generale per il proprio benessere psico-fisico.

Il Giudice ha concluso nel senso che:

Deve essere disposta, a tutela del minore e al fine di evitare il diffondersi di informazioni anche nel nuovo contesto sociale frequentato dal ragazzo, l’immediata cessazione della diffusione da parte della madre in social network di immagini, notizie e dettagli relativi ai dati personali e alla vicenda giudiziaria inerente il figlio. In merito deve rilevarsi come la madre non abbia ottemperato all’invito formulato dal giudice all’esito dell’udienza del 31 maggio 2017 di divieto “di pubblicazione sui social network di contenuti relativi alle vicende processuali tra i genitori in quanto creano disagi al figlio”. Deve, inoltre, essere previsto che la resistente rimuova dai social network immagini, informazioni, ogni dato personale relativo al figlio ed alla vicenda processuale relativa al minore, inseriti dalla stessa in social network, nel termine indicato in dispositivo

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