La Giurisprudenza ha da tempo riconosciuto la figura della mediazione atipica che si differenzia da quella codificata agli artt. 1754 e ss. c.c. per la natura prevalentemente contrattuale e per la presenza di un conferimento di incarico, e dunque di un legame con una delle parti.
Sintetizzando gli aspetti pratici della differenza, nella mediazione tipica il diritto alla provvigione è a carico di ciascuna delle parti se l’affare è concluso per effetto dell’intervento del mediatore;
nella mediazione atipica -o unilaterale-, invece, il diritto alla provvigione sorge automaticamente solo nei confronti della parte che ha conferito l’incarico, configurandosi più come una retribuzione relativa all’incarico affidato al mediatore.
La mediazione atipica, infatti e per taluni versi, costituisce un contratto di mandato a vendere.
Ciò che è decisivo per il diritto alla provvigione non è tanto l’imparzialità dell’operare del mediatore, quanto la riconoscibilità esterna della posizione “terza” che egli assume nel successivo rapporto con entrambe le parti; vale a dire che occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del rapporto, e in particolare alla natura dell’attività svolta e agli accordi concretamente intercorsi con la parte che non ha conferito l’incarico.
I casi limite di tale evoluzione giurisprudenziale, ad esempio, concernono le mediazioni in cui:
AGENTE VENDE IMMOBILI DOVE LUI È ANCHE SOCIO (NON AMMINISTRATORE);
AGENTE CHE VENDE IMMOBILI DI UNA SOCIETÀ DOVE SOCIO È IL PADRE
AGENZIA DOVE SOCI SONO DUE COSTRUTTORI E AMMINISTRATORE UN AGENTE IMMOBILIARE, QUANDO VENDE IMMOBILI DEI SOCI-COSTRUTTORI.
Pertanto, sia per le parti che per il mediatore, è fondamentale sapere “distinguere” in anticipo tra le due ipotesi di mediazioni.

