Fermo rimanendo che per il contribuente l’imposta è comunque dovuta, ai fini dell’esclusione di responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo -vale a dire per evitare le sanzioni-, grava sul contribuente medesimo la prova dell’assenza assoluta di colpa, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza.
È, dunque, colpevole il contribuente per mancato pagamento delle imposte che consegua alla condotta del professionista infedele, laddove non fornisca piena prova dell’attività di vigilanza e controllo in concreto esercitata sull’operato dello stesso (facendosi, ad esempio, consegnare le ricevute telematiche dell’avvenuta presentazione della dichiarazione) o non dia prova del comportamento fraudolento del professionista, come, per esempio, in caso di falsificazione dei modelli di pagamento F24.
Non è sufficiente la mera presentazione di denuncia.
Piuttosto che impugnare l’atto impositivo, è meno “oneroso” richiedere i danni al Commercialista… sperando che sia solvente e che abbia una “buona” Polizza Assicurativa.
Considerato che le imposte sono comunque dovute dal contribuente -come anticipato-, in caso di errore professionale da parte del commercialista, il risarcimento dovuto da quest’ultimo al proprio cliente è pari alle maggiori somme che questi si è trovato a dover pagare a seguito dell’errore professionale, nonchè alla restituzione del compenso versato.



