E-mail mai ricevuta? Difficilmente sostenibile

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Differentemente dalla PEC, non esiste una disposizione che disciplini il valore di una e-mail semplice (PEO).

Valgono dunque le norme generali del Codice Civile:

l’email ordinaria ha il medesimo valore stabilito per le riproduzioni meccaniche (fotocopie, fotografie, video etc).

Pertanto, vale l’altrettanto principio generale per il quale la riproduzione meccanica in sé può formare prova documentale solo a patto che, nel momento in cui viene prodotta in causa, la controparte non la contesta.

Senza entrare in tecnicismi di informatica giuridica sul valore del documento informatico non validamente disconosciuto… è comunque difficilmente sostenibile di non avere ricevuto una email semplice.

Se si contestata la provenienza e/o il contenuto, il Giudice è comunque tenuto a valutare l’email “contestata”  con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità sicchè potrebbe respingere la contestazione -ad esempio- in base al comportamento successivo delle parti.

Ancor prima vi è il fatto che il titolare dell’indirizzo e-mail ne è responsabile, nel senso che non può limitarsi a negare di aver mai ricevuto la comunicazione, ma deve controllare che la ricezione della posta non sia bloccata e che i messaggi non siano finiti nella spam, rimanendo nella sua responsabilità la mancata conoscenza di un messaggio che gli sia stato regolarmente inviato e del quale non abbia preso conoscenza per il malfunzionamento della sua casella di posta elettronica o perché finito nella spam.

 

 

 

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