Ai sensi dell’articolo 1135, comma 1, n. 4, “L’assemblea dei condomini provvede alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori”.
La norma ha natura imperativa non potendo essere derogata dalla volontà dei privati e la cui violazione comporta, secondo le regole ordinarie, la nullità della delibera adottata (Cass. ord. n. 9388/2023).
Nel merito sentenze del Tribunale Bergamo 1348 del 22/06/2023; Torre Annunziata 1903 del 03/08/2022; Tribunale Modena, 16 marzo 2021, Tribunale Roma, 4 gennaio 2021; Tribunale Modena 763 del 16 maggio 2019 in cui tra l’altro si precisa che “Non può essere assimilata la costituzione del fondo speciale alla tenuta di una contabilità separata dei lavori, e dall’altro non può essere confusa la rateizzazione dell’importo con il pagamento graduale in funzione dei loro stati di avanzamento, in quanto trattasi in entrambi i casi di ipotesi distinte”; Tribunale di Roma, 19 giugno 2017; Tribunale di Udine, 17 gennaio 2018).
La nullità della delibera impugnata può essere rilevata d’ufficio o esaminata su eccezione di parte anche dal giudice d’appello (Cass. 26243/2014; Tribunale Imperia 518 del 31/7/2023).
ergo
La nullità della delibera si ripercuote sul contratto sicchè l’impresa non può richiedere il compenso ivi pattuito a misura , né pretendere i prezzi indicati in un capitolato non “approvato”.
al più
La ricorrente potrebbe avere diritto ad un giusto indennizzo, limitato ai costi sostenuti per le opere effettivamente eseguite, con esclusione dell’utile d’impresa e del risarcimento danno.



