Il trasferimento -seppure, potenzialmente, migliorativo delle condizioni economiche della ex moglie e, quindi, di riflesso, anche dei figli- è ammissibile fintantoché non comprima il diritto alla bigenitorialità, strumentale alla necessità di mantenere un rapporto equilibrato tra i genitori e i figli.
La considerevole lontananza tra le due città non permetterebbe frequentazioni giornaliere, ma neanche settimanali, e forse nemmeno mensili, senza dimenticare che i figli frequentando la scuola, corsi sportivi, palestra, non avrebbero potuto assentarsi troppo tempo dalla città di residenza, quantomeno nel lungo periodo scolastico.



