L’art.545, comma 7, cpc statuisce che “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
Il meccanismo di pignoramento della pensione è particolare, in quanto (dal 2022) il minimo della pensione impignorabile è di euro 1.000,00 (attualmente il limite è pari ad € 1068,82). Ciò significa che le pensioni inferiori ad euro 1.000,00 mensili non possono essere pignorate; le pensioni di importo superiore possono essere pignorate, ma solo per la parte eccedente il suddetto importo di euro 1.000,00.
Per l’importo eccedente il minimo vitale, il pignoramento è possibile solo per un quinto dell’eccedenza (Ad esempio, per una pensione di importo di euro 1.600 mensile, il pignoramento sarà di un quinto della eccedenza di euro 600,00 e cioè di euro 120 al mese).
Nel caso in cui il pignoramento della pensione è effettuato dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia Entrate Riscossione, la vigente normativa prevede ulteriori limiti: la quota pignorabile non deve superare un decimo se la pensione è inferiore o pari ad euro 2.500, un settimo se è compresa tra 2.500 e 5.000 euro, ed un quinto se è maggiore di 5.000 euro.
Nel caso in cui i creditori pignoranti sono più di uno, ed i crediti sono di diversa natura e cioè eterogenei, si può pignorare fino al doppio quinto della pensione: quindi si può arrivare sino al 40% della parte eccedente il minimo vitale. Nel caso in cui i crediti dei creditori pignoranti sono del medesimo genere, vale la regola del quinto singolo
Ed il secondo creditore deve accodarsi al primo.



